Ordinanza 102/2022 (ECLI:IT:COST:2022:102)
Massima numero 44907
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMATO - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del
09/03/2022; Decisione del
09/03/2022
Deposito del 21/04/2022; Pubblicazione in G. U. 27/04/2022
Titolo
Esecuzione forzata - In genere - Esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili pignorati e abitati dal debitore - Sospensione e successive proroghe, in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Denunciata disparità di trattamento, compressione della libertà di iniziativa economica privata, del diritto di difesa e dell'effettività della tutela giurisdizionale nonché violazione dei presupposti della decretazione d'urgenza - Manifesto difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni. (Classif. 097001).
Esecuzione forzata - In genere - Esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili pignorati e abitati dal debitore - Sospensione e successive proroghe, in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Denunciata disparità di trattamento, compressione della libertà di iniziativa economica privata, del diritto di difesa e dell'effettività della tutela giurisdizionale nonché violazione dei presupposti della decretazione d'urgenza - Manifesto difetto di rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni. (Classif. 097001).
Testo
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per manifesto difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Piacenza in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 77 e 111 Cost., nonché in relazione all'art. 6 CEDU e all'art. 1 Prot. addiz. CEDU - dell'art. 103, comma 6, del d.l. n. 18 del 2020, come conv., che proroga ulteriormente la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari. Nel giudizio a quo non vengono in rilievo i presupposti per l'applicazione della disposizione censurata, poiché al momento della proposizione della questione non erano stati pronunciati i decreti di trasferimento dei lotti aggiudicati né questi ultimi erano abitati dall'esecutato. (Precedente: S. 213/2021 - mass. 44350).
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per manifesto difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Piacenza in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 77 e 111 Cost., nonché in relazione all'art. 6 CEDU e all'art. 1 Prot. addiz. CEDU - dell'art. 103, comma 6, del d.l. n. 18 del 2020, come conv., che proroga ulteriormente la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari. Nel giudizio a quo non vengono in rilievo i presupposti per l'applicazione della disposizione censurata, poiché al momento della proposizione della questione non erano stati pronunciati i decreti di trasferimento dei lotti aggiudicati né questi ultimi erano abitati dall'esecutato. (Precedente: S. 213/2021 - mass. 44350).
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
17/03/2020
n. 18
art. 103
co. 6
legge
24/04/2020
n. 27
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 77
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
n.
art. 6
Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
n.
art. 1