Ordinanza 494/2000 (ECLI:IT:COST:2000:494)
Massima numero 25830
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANTOSUOSSO  - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del  27/10/2000;  Decisione del  27/10/2000
Deposito del 14/11/2000; Pubblicazione in G. U. 22/11/2000
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Impiego pubblico - Stipendi e pensioni - Pignoramento in caso di antecedente cessione volontaria della retribuzione - Pignorabilità estensibile fino al limite massimo corrispondente alla meta' dello stipendio - Lamentata, irragionevole, disparita' di trattamento, rispetto alla disciplina più favorevole applicabile al settore del lavoro privato (art. 545 cod. proc. civ.) - Questione già decisa - Assenza di profili nuovi o diversi - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
Manifesta infondatezza, in quanto la questione e' stata gia' decisa ne' vengono prospettati profili nuovi o diversi, tali da indurre la Corte ad una diversa valutazione, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 68, secondo comma, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui introduce, per i dipendenti pubblici, un trattamento sfavorevole, e comunque differente, rispetto all'omologo settore privato, in tema di coesistenza tra pignoramento e cessione volontaria della retribuzione. - V. la sentenza n. 220/1991 e l'ordinanza n. 258/2000. A.M.M.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte