Ordinanza 495/2000 (ECLI:IT:COST:2000:495)
Massima numero 25831
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SANTOSUOSSO - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del
27/10/2000; Decisione del
27/10/2000
Deposito del 14/11/2000; Pubblicazione in G. U. 22/11/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo civile - Documentazione degli atti processuali - Obbligo di redazione esclusivamente manuale del processo verbale, senza ausilio di altri mezzi tecnici - Asserita violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza, anche al confronto con il "complesso" sistema introdotto nel processo penale, nonché disparita' di trattamento tra i cittadini e incidenza sul corretto andamento della amministrazione della giustizia e sull'indipendenza del giudice - Carente motivazione in ordine alla rilevanza - Manifesta inammssibilita' della questione.
Processo civile - Documentazione degli atti processuali - Obbligo di redazione esclusivamente manuale del processo verbale, senza ausilio di altri mezzi tecnici - Asserita violazione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza, anche al confronto con il "complesso" sistema introdotto nel processo penale, nonché disparita' di trattamento tra i cittadini e incidenza sul corretto andamento della amministrazione della giustizia e sull'indipendenza del giudice - Carente motivazione in ordine alla rilevanza - Manifesta inammssibilita' della questione.
Testo
Manifesta inammissibilita', per difetto di motivazione sulla rilevanza, della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 126 e 130 del codice di procedura civile e dell'art. 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie - censurati, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 101 e 104 della Costituzione - nella parte in cui prevedono che il processo verbale che documenta le attivita' svolte nei procedimenti civili debba essere scritto dall'ausiliario del giudice <>. - Cfr., tra le ultime, in tema di inammissibilita' per difetto di motivazione sulla rilevanza, le ordinanze nn. 346, 358, 385 e 396/2000. A.M.M.
Manifesta inammissibilita', per difetto di motivazione sulla rilevanza, della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 126 e 130 del codice di procedura civile e dell'art. 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie - censurati, in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 101 e 104 della Costituzione - nella parte in cui prevedono che il processo verbale che documenta le attivita' svolte nei procedimenti civili debba essere scritto dall'ausiliario del giudice <
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 104
Altri parametri e norme interposte