Sentenza 496/2000 (ECLI:IT:COST:2000:496)
Massima numero 25832
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MIRABELLI - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
27/10/2000; Decisione del
27/10/2000
Deposito del 14/11/2000; Pubblicazione in G. U. 22/11/2000
Titolo
Leggi costituzionali e di revisione costituzionale - Iniziativa regionale - Potere del consiglio regionale di presentare proposte di legge alle camere - Esclusione di limiti riferiti alla forza di legge dell'atto normativo proposto - Limiti sistematici.
Leggi costituzionali e di revisione costituzionale - Iniziativa regionale - Potere del consiglio regionale di presentare proposte di legge alle camere - Esclusione di limiti riferiti alla forza di legge dell'atto normativo proposto - Limiti sistematici.
Testo
Nei confronti del potere del Consiglio regionale di presentare proposte di legge alle Camere - potere gia' ammesso anche in materia di revisione costituzionale - l'art. 121, secondo comma, della Costituzione non ha introdotto limitazioni riferite alla forza, ordinaria o costituzionale, dell'atto normativo che la Regione intenda proporre; limitazioni che non sarebbe possibile d'altra parte desumere, sia pure indirettamente, dall'art. 71 Cost., ove non si opera alcun riferimento alla forza dell'atto che viene proposto. Ed e' da ritenere connaturata a questo potere la disciplina del procedimento, tutto interno all'ordinamento regionale, che conduce alla formalizzazione dell'atto di iniziativa, sempre tuttavia nel rispetto dei limiti sistematici, inerenti alla posizione costituzionale del popolo in relazione alla revisione. - Sul potere di proposta del Consiglio regionale, v. sentenze nn. 256/1989 e 470/1992. - Sull'interesse qualificato alla riforma costituzionale che riguardi l'assetto istituzionale della Regione ed i suoi rapporti con lo Stato centrale, sentenza n. 470/1992.
Nei confronti del potere del Consiglio regionale di presentare proposte di legge alle Camere - potere gia' ammesso anche in materia di revisione costituzionale - l'art. 121, secondo comma, della Costituzione non ha introdotto limitazioni riferite alla forza, ordinaria o costituzionale, dell'atto normativo che la Regione intenda proporre; limitazioni che non sarebbe possibile d'altra parte desumere, sia pure indirettamente, dall'art. 71 Cost., ove non si opera alcun riferimento alla forza dell'atto che viene proposto. Ed e' da ritenere connaturata a questo potere la disciplina del procedimento, tutto interno all'ordinamento regionale, che conduce alla formalizzazione dell'atto di iniziativa, sempre tuttavia nel rispetto dei limiti sistematici, inerenti alla posizione costituzionale del popolo in relazione alla revisione. - Sul potere di proposta del Consiglio regionale, v. sentenze nn. 256/1989 e 470/1992. - Sull'interesse qualificato alla riforma costituzionale che riguardi l'assetto istituzionale della Regione ed i suoi rapporti con lo Stato centrale, sentenza n. 470/1992.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 121
co. 2
Costituzione
art. 71
Altri parametri e norme interposte