Sentenza 496/2000 (ECLI:IT:COST:2000:496)
Massima numero 25835
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MIRABELLI - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
27/10/2000; Decisione del
27/10/2000
Deposito del 14/11/2000; Pubblicazione in G. U. 22/11/2000
Titolo
Leggi di revisione costituzionale - Procedimento di formazione - Iniziativa della regione veneto per l'introduzione, con legge costituzionale, di forme e condizioni particolari di autonomia alla stessa regione veneto - Legge regionale relativa al 'referendum' consultivo in merito alla proposta di legge costituzionale - Incompatibilità delle norme regionali con le regole procedimentali e organizzative della revisione costituzionale - Illegittimità costituzionale.
Leggi di revisione costituzionale - Procedimento di formazione - Iniziativa della regione veneto per l'introduzione, con legge costituzionale, di forme e condizioni particolari di autonomia alla stessa regione veneto - Legge regionale relativa al 'referendum' consultivo in merito alla proposta di legge costituzionale - Incompatibilità delle norme regionali con le regole procedimentali e organizzative della revisione costituzionale - Illegittimità costituzionale.
Testo
E' costituzionalmente illegittima la legge della Regione Veneto, riapprovata l'8 ottobre 1998, recante <<'Referendum' consultivo in merito alla presentazione di proposta di legge costituzionale per l'attribuzione alla Regione Veneto di forme e condizioni particolari di autonomia>>, in quanto tale legge pretende d'assegnare alla popolazione regionale - in un procedimento che ha come suo oggetto e come fine politico immanente il mutamento dell'ordinamento costituzionale - un ruolo che incrina le linee portanti del disegno costituzionale proprio in relazione ai rapporti tra l'istituto del 'referendum' e la Costituzione. Infatti dal momento che la decisione di revisione e' dall'art. 138 rimessa primariamente alla rappresentanza politico-parlamentare, che il popolo in sede referendaria non e' disegnato dalla Costituzione come il propulsore della innovazione costituzionale e che il suo intervento non e' a schema libero ma deve avvenire secondo forme tipiche e all'interno di un procedimento che, grazie ai tempi, alle modalita' e alle fasi in cui e' articolato, carica la scelta politica del massimo di razionalita' di cui, per parte sua, e' capace, e tende a ridurre il rischio che tale scelta sia legata a situazioni contingenti, non e' consentito - come pretende la legge impugnata - che si evochi il popolo in sede di revisione nella sua parzialita' autonoma e che si solleciti il corpo elettorale regionale a farsi portatore di modificazioni costituzionali, giacche' le regole procedimentali e organizzative della revisione, che sono legate al concetto di unita' e indivisibilita' della Repubblica (art. 5 Cost.), non lasciano alcuno spazio a consultazioni popolari regionali che si pretendano manifestazione di autonomia. - Sulla forma di democrazia in senso pluralista prevista in Costituzione, sentenza n. 453/1989.
E' costituzionalmente illegittima la legge della Regione Veneto, riapprovata l'8 ottobre 1998, recante <<'Referendum' consultivo in merito alla presentazione di proposta di legge costituzionale per l'attribuzione alla Regione Veneto di forme e condizioni particolari di autonomia>>, in quanto tale legge pretende d'assegnare alla popolazione regionale - in un procedimento che ha come suo oggetto e come fine politico immanente il mutamento dell'ordinamento costituzionale - un ruolo che incrina le linee portanti del disegno costituzionale proprio in relazione ai rapporti tra l'istituto del 'referendum' e la Costituzione. Infatti dal momento che la decisione di revisione e' dall'art. 138 rimessa primariamente alla rappresentanza politico-parlamentare, che il popolo in sede referendaria non e' disegnato dalla Costituzione come il propulsore della innovazione costituzionale e che il suo intervento non e' a schema libero ma deve avvenire secondo forme tipiche e all'interno di un procedimento che, grazie ai tempi, alle modalita' e alle fasi in cui e' articolato, carica la scelta politica del massimo di razionalita' di cui, per parte sua, e' capace, e tende a ridurre il rischio che tale scelta sia legata a situazioni contingenti, non e' consentito - come pretende la legge impugnata - che si evochi il popolo in sede di revisione nella sua parzialita' autonoma e che si solleciti il corpo elettorale regionale a farsi portatore di modificazioni costituzionali, giacche' le regole procedimentali e organizzative della revisione, che sono legate al concetto di unita' e indivisibilita' della Repubblica (art. 5 Cost.), non lasciano alcuno spazio a consultazioni popolari regionali che si pretendano manifestazione di autonomia. - Sulla forma di democrazia in senso pluralista prevista in Costituzione, sentenza n. 453/1989.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 138
Altri parametri e norme interposte