Sentenza 497/2000 (ECLI:IT:COST:2000:497)
Massima numero 25838
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore MEZZANOTTE
Udienza Pubblica del
13/11/2000; Decisione del
13/11/2000
Deposito del 16/11/2000; Pubblicazione in G. U. 22/11/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Ordinamento giudiziario - Procedimento disciplinare a carico di magistrati - Esclusione della facoltà del magistrato incolpato di farsi assistere da un avvocato del libero foro - Violazione delle garanzie difensive del magistrato - Illegittimita' costituzionale 'in parte qua'.
Ordinamento giudiziario - Procedimento disciplinare a carico di magistrati - Esclusione della facoltà del magistrato incolpato di farsi assistere da un avvocato del libero foro - Violazione delle garanzie difensive del magistrato - Illegittimita' costituzionale 'in parte qua'.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 34, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, nella parte in cui esclude che il magistrato sottoposto a procedimento disciplinare possa farsi assistere da un avvocato. Invero, se la regola contenuta nella citata legge n. 511 che limita ai soli magistrati la sfera dei soggetti legittimati a svolgere l'ufficio difensivo puo' permanere ove se ne riconosca una 'ratio' diversa, che prescinda dalla sua originaria caratterizzazione corporativa, ovvero in ragione dell'idoneita' tecnica del magistrato che assume la difesa del collega, e' priva, tuttavia, di qualunque fondamento giustificativo la conseguente esclusione degli avvocati del libero Foro, ai quali, a causa del loro specifico statuto professionale, l'attitudine a difendere non puo' essere disconosciuta. Cio' appare evidente, sia che si assuma a criterio di valutazione l'interesse pubblico al corretto e regolare svolgimento delle funzioni giurisdizionali e al prestigio dell'ordine giudiziario, dal momento che la nozione di quest'ultimo postula non la segretezza del procedimento disciplinare ma la sua trasparenza, valore portante di ogni sistema autenticamente democratico, sia che ci si collochi nella prospettiva del diritto di difesa dell'incolpato, che deve potersi spiegare nella sua pienezza dal momento che vi e' una stretta correlazione tra l'indipendenza del magistrato sottoposto a procedimento disciplinare e la facolta' di scelta del difensore da lui ritenuto piu' adatto, sicche' limitare quest'ultima facolta' significa in definitiva menomare in parte anche il valore dell'indipendenza. - In tema di difesa del magistrato sottoposto a procedimento disciplinare, v. anche sentenza n. 220/1994; e sulla specificita' del procedimento disciplinare per i magistrati configurato secondo paradigni giurisdizionali, sentenze n. 71/1995, n. 289/1992 e 145/1976.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 34, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, nella parte in cui esclude che il magistrato sottoposto a procedimento disciplinare possa farsi assistere da un avvocato. Invero, se la regola contenuta nella citata legge n. 511 che limita ai soli magistrati la sfera dei soggetti legittimati a svolgere l'ufficio difensivo puo' permanere ove se ne riconosca una 'ratio' diversa, che prescinda dalla sua originaria caratterizzazione corporativa, ovvero in ragione dell'idoneita' tecnica del magistrato che assume la difesa del collega, e' priva, tuttavia, di qualunque fondamento giustificativo la conseguente esclusione degli avvocati del libero Foro, ai quali, a causa del loro specifico statuto professionale, l'attitudine a difendere non puo' essere disconosciuta. Cio' appare evidente, sia che si assuma a criterio di valutazione l'interesse pubblico al corretto e regolare svolgimento delle funzioni giurisdizionali e al prestigio dell'ordine giudiziario, dal momento che la nozione di quest'ultimo postula non la segretezza del procedimento disciplinare ma la sua trasparenza, valore portante di ogni sistema autenticamente democratico, sia che ci si collochi nella prospettiva del diritto di difesa dell'incolpato, che deve potersi spiegare nella sua pienezza dal momento che vi e' una stretta correlazione tra l'indipendenza del magistrato sottoposto a procedimento disciplinare e la facolta' di scelta del difensore da lui ritenuto piu' adatto, sicche' limitare quest'ultima facolta' significa in definitiva menomare in parte anche il valore dell'indipendenza. - In tema di difesa del magistrato sottoposto a procedimento disciplinare, v. anche sentenza n. 220/1994; e sulla specificita' del procedimento disciplinare per i magistrati configurato secondo paradigni giurisdizionali, sentenze n. 71/1995, n. 289/1992 e 145/1976.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte