Ordinanza 498/2000 (ECLI:IT:COST:2000:498)
Massima numero 25836
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente MIRABELLI - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
13/11/2000; Decisione del
13/11/2000
Deposito del 16/11/2000; Pubblicazione in G. U. 22/11/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Parlamento - Immunità parlamentari - Giudizio civile per risarcimento danni a carico di un parlamentare, per le sue dichiarazioni ritenute diffamatorie - Deliberazione di insindacabilità della camera di appartenenza - Conflitto di attribuzione tra poteri dello stato promosso dal giudice della v sezione stralcio del tribunale di roma, nei confronti della camera dei deputati - Delibazione preliminare di ammissibilità - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo - Ammissibilita' del conflitto - Comunicazione e notificazione conseguenti.
Parlamento - Immunità parlamentari - Giudizio civile per risarcimento danni a carico di un parlamentare, per le sue dichiarazioni ritenute diffamatorie - Deliberazione di insindacabilità della camera di appartenenza - Conflitto di attribuzione tra poteri dello stato promosso dal giudice della v sezione stralcio del tribunale di roma, nei confronti della camera dei deputati - Delibazione preliminare di ammissibilità - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo - Ammissibilita' del conflitto - Comunicazione e notificazione conseguenti.
Testo
E' ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Giudice della V sezione stralcio del Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione con la quale quest'ultima, il 3 novembre 1998, ha dichiarato la insindacabilita' delle opinioni espresse da un proprio componente in quanto ritenute esercizio delle funzioni parlamentari. Sussistono, infatti, i requisiti soggettivo e oggettivo richiesti dalle norme per l'ammissibilita' del ricorso: per un verso, essendo legittimati al ricorso e ad esser parte del conflitto sia il Giudice del Tribunale, ricorrente, sia la Camera dei deputati, in quanto competenti a dichiarare definitivamente la volonta' del potere cui appartengono o che rappresentano; per altro verso, essendo denunciata dal ricorrente la lesione della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita, in conseguenza della deliberazione parlamentare di insindacabilita' assunta sul presupposto che sia applicabile l'art. 68, primo comma, della Costituzione.
E' ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Giudice della V sezione stralcio del Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione con la quale quest'ultima, il 3 novembre 1998, ha dichiarato la insindacabilita' delle opinioni espresse da un proprio componente in quanto ritenute esercizio delle funzioni parlamentari. Sussistono, infatti, i requisiti soggettivo e oggettivo richiesti dalle norme per l'ammissibilita' del ricorso: per un verso, essendo legittimati al ricorso e ad esser parte del conflitto sia il Giudice del Tribunale, ricorrente, sia la Camera dei deputati, in quanto competenti a dichiarare definitivamente la volonta' del potere cui appartengono o che rappresentano; per altro verso, essendo denunciata dal ricorrente la lesione della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita, in conseguenza della deliberazione parlamentare di insindacabilita' assunta sul presupposto che sia applicabile l'art. 68, primo comma, della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 68
co. 1
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
n. 0
art. 26
co. 3