Ordinanza 103/2022 (ECLI:IT:COST:2022:103)
Massima numero 44908
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMATO - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del
22/03/2022; Decisione del
22/03/2022
Deposito del 21/04/2022; Pubblicazione in G. U. 27/04/2022
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Giudizio costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione - Necessità di individuare nel giudizio principale un petitum separato e distinto rispetto alla questione sollevata (nel caso di specie: manifesta inammissibilità delle questioni aventi a oggetto l'applicazione al personale non dirigenziale in servizio presso le cancellerie e le segreterie giudiziarie delle norme sulla privatizzazione del pubblico impiego, anziché di quelle riservate agli appartenenti all'ordine giudiziario). (Classif. 112005).
Giudizio costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione - Necessità di individuare nel giudizio principale un petitum separato e distinto rispetto alla questione sollevata (nel caso di specie: manifesta inammissibilità delle questioni aventi a oggetto l'applicazione al personale non dirigenziale in servizio presso le cancellerie e le segreterie giudiziarie delle norme sulla privatizzazione del pubblico impiego, anziché di quelle riservate agli appartenenti all'ordine giudiziario). (Classif. 112005).
Testo
La circostanza che la dedotta illegittimità costituzionale di una o più norme costituisca l'unico motivo di ricorso innanzi al giudice a quo non impedisce di considerare sussistente il requisito della rilevanza, ogniqualvolta sia individuabile nel giudizio principale un petitum separato e distinto dalla questione (o dalle questioni) di legittimità costituzionale, sul quale il giudice rimettente sia chiamato a pronunciarsi. (Precedenti: S. 217/2019 - mass. 42149; S. 239/2018 - mass. 40588; S. 4/2000 - mass. 25090).
(Nel caso di specie, sono dichiarate manifestamente inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Roma, sez. lavoro, in riferimento agli artt. 108, primo comma, 36, primo comma, e 3, primo comma, Cost. - degli artt. 2, commi 2 e 3, 3, comma 1, 40, commi 1, primo periodo, e 2, primo periodo, 45, comma l, e 51, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, nella parte in cui hanno previsto la privatizzazione del rapporto di lavoro anche del personale non dirigenziale delle segreterie e cancellerie giudiziarie e la rimessione della disciplina di ogni aspetto del relativo status economico-giuridico alla negoziazione collettiva. Il rimettente non si è fatto carico di verificare, sotto il profilo della rilevanza, la necessaria incidentalità delle questioni, in quanto, pur riconoscendo che l'esame del ricorso si sarebbe esaurito con la decisione richiesta alla Corte costituzionale, si è limitato a trascrivere l'oggetto della domanda dei ricorrenti, senza precisarne la portata, né puntualizzarne il contenuto).Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
30/03/2001
n. 165
art. 2
co. 2
decreto legislativo
30/03/2001
n. 165
art. 2
co. 3
decreto legislativo
30/03/2001
n. 165
art. 3
co. 1
decreto legislativo
30/03/2001
n. 165
art. 40
co. 1
decreto legislativo
30/03/2001
n. 165
art. 40
co. 2
decreto legislativo
30/03/2001
n. 165
art. 45
co. 1
decreto legislativo
30/03/2001
n. 165
art. 51
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 36
co. 1
Costituzione
art. 108
co. 1
Altri parametri e norme interposte