Sentenza 500/2000 (ECLI:IT:COST:2000:500)
Massima numero 25840
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
13/11/2000; Decisione del
13/11/2000
Deposito del 17/11/2000; Pubblicazione in G. U. 22/11/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Adozione e affidamento - Adozione ordinaria di persone maggiori di età - Mancanza del divario di età (di almeno diciotto anni) tra adottante e adottando - Esclusione dell'adozione anche nell'ipotesi in cui l'adottando sia figlio del coniuge dell'adottante - Asserita disparità di trattamento, rispetto alla disciplina dell'adozione dei minori, con lesione dei diritti dell'adottante e dell'adottando - Diversità strutturale, di funzione e di effetti dell'adozione ordinaria, rispetto alla adozione dei minori - Non fondatezza della questione.
Adozione e affidamento - Adozione ordinaria di persone maggiori di età - Mancanza del divario di età (di almeno diciotto anni) tra adottante e adottando - Esclusione dell'adozione anche nell'ipotesi in cui l'adottando sia figlio del coniuge dell'adottante - Asserita disparità di trattamento, rispetto alla disciplina dell'adozione dei minori, con lesione dei diritti dell'adottante e dell'adottando - Diversità strutturale, di funzione e di effetti dell'adozione ordinaria, rispetto alla adozione dei minori - Non fondatezza della questione.
Testo
Come gia' affermato da questa Corte, l'adozione ordinaria ha struttura, funzione ed effetti diversi rispetto all'adozione dei minori e tali diversita' sono idonee a giustificare una differente disciplina con riguardo alla possibilita' di non osservare il divario di eta' normalmente richiesto tra adottante ed adottando nell'ipotesi in cui l'adozione si riferisca al figlio del coniuge. Non e', pertanto, fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 291 cod. civ. impugnato, in riferimento agli artt. 2, 3, 29, primo comma, e 30, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui non permette l'adozione ordinaria di persone maggiorenni a coloro che non superano di almeno diciotto anni di eta' coloro che intendono adottare, anche nell'ipotesi in cui l'adottando sia figlio del coniuge dell'adottante. - V. sentenza n. 89 del 1993 ove e' gia' stata ritenuta inesatta la equiparazione dell'adozione ordinaria di persone maggiori di eta' all'adozione dei minori. L.T.
Come gia' affermato da questa Corte, l'adozione ordinaria ha struttura, funzione ed effetti diversi rispetto all'adozione dei minori e tali diversita' sono idonee a giustificare una differente disciplina con riguardo alla possibilita' di non osservare il divario di eta' normalmente richiesto tra adottante ed adottando nell'ipotesi in cui l'adozione si riferisca al figlio del coniuge. Non e', pertanto, fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 291 cod. civ. impugnato, in riferimento agli artt. 2, 3, 29, primo comma, e 30, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui non permette l'adozione ordinaria di persone maggiorenni a coloro che non superano di almeno diciotto anni di eta' coloro che intendono adottare, anche nell'ipotesi in cui l'adottando sia figlio del coniuge dell'adottante. - V. sentenza n. 89 del 1993 ove e' gia' stata ritenuta inesatta la equiparazione dell'adozione ordinaria di persone maggiori di eta' all'adozione dei minori. L.T.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 29
co. 1
Costituzione
art. 30
co. 3
Altri parametri e norme interposte