Ordinanza 501/2000 (ECLI:IT:COST:2000:501)
Massima numero 25841
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI  - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del  13/11/2000;  Decisione del  13/11/2000
Deposito del 17/11/2000; Pubblicazione in G. U. 22/11/2000
Massime associate alla pronuncia:  25842


Titolo
Processo penale - Giudizio di rinvio - Obbligo per il giudice di rinvio di uniformarsi alla sentenza della corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa - Impugnabilita' della sentenza del giudice di rinvio per inosservanza, anche nell'ipotesi in cui le questioni di diritto decise dalla cassazione siano in contrasto con i diritti fondamentali della difesa - Asserito contrasto con il principio di ragionevolezza e con il diritto di difesa - Manifesta infondatezza della questione.

Testo
Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 627, comma 3 e 628, comma 2, cod. proc. pen. impugnati, in riferimento agli artt. 3, primo comma e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, nelle parti in cui il primo non prevede che il giudice del rinvio possa non uniformarsi alla sentenza della Corte di cassazione "per cio' che concerne ogni questione di diritto con essa decisa" e il secondo impone il ricorso per cassazione per inosservanza dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., qualora le questioni di diritto decise dalla Corte di cassazione siano in irragionevole contrasto con i diritti fondamentali della difesa costituzionalmente garantiti. Va, infatti, osservato che - nell'ambito del sistema delle impugnazioni ordinarie cui e' connaturale il principio di definitivita' delle sentenze di cassazione che si collega sia alla garanzia del diritto alla tutela giurisdizionale sia al principio della ragionevole durata del processo - il vincolo scaturente dal principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione rappresenta una conseguenza necessaria del modello della separazione del giudizio rescindente da quello rescissorio, il quale implica che il secondo debba essere fondato sui risultati del primo, salva restando la facolta' del giudice del rinvio di mettere in discussione, sotto il profilo della legittimita' costituzionale, non gia' le norme che limitano i contenuti del giudizio rescissorio, ma - eventualmente - quelle che sarebbe tenuto ad applicare nella "lettura" datane dal giudice di legittimita'. - V. sentenze nn. 50/1970, 21/1982, 224/1996 e ordinanza n. 11/1999 ove e' stata affermata l'incompatibilita' con il sistema delle impugnazioni ordinarie di un sindacato del giudice del rinvio su presunti 'errores in iudicando e in procedendo' della Corte di cassazione; - V. sentenze nn. 50/1970, 21/1982, 247/1995, 294/1995, 224/1996 ove sono state delineate le finalita' del principio di definitivita' delle sentenze della Corte di cassazione. L.T.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 24  co. 1

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte