Sentenza 502/2000 (ECLI:IT:COST:2000:502)
Massima numero 25843
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente MIRABELLI - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
13/11/2000; Decisione del
13/11/2000
Deposito del 17/11/2000; Pubblicazione in G. U. 22/11/2000
Titolo
Conflitto di attribuzione tra poteri dello stato - Promotori di 'referendum' abrogativi e commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi - Legittimazione ad esser parti del conflitto - Conferma della prima sommaria delibazione (con ordinanza n. 137 del 2000).
Conflitto di attribuzione tra poteri dello stato - Promotori di 'referendum' abrogativi e commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi - Legittimazione ad esser parti del conflitto - Conferma della prima sommaria delibazione (con ordinanza n. 137 del 2000).
Testo
Va confermata l'ammissibilita' del conflitto di attribuzione tra poteri sollevato dai promotori di 'referendum' abrogativi nei confronti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, gia' ritenuta con ordinanza n. 137 del 2000. Sussistono invero - alla stregua di costante giurisprudenza - sia la legittimazione dei promotori della richiesta di 'referendum' abrogativo, competenti a dichiarare definitivamente, nell'ambito della procedura referendaria, la volonta' della frazione del corpo elettorale titolare del potere di iniziativa previsto dall'art. 75 della Costituzione, sia la legittimazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, competente a dichiarare definitivamente, nell'ambito della materia di sua spettanza, la volonta' delle due Camere. - V. anche, 'ex plurimis', sentenza n. 49/1998.
Va confermata l'ammissibilita' del conflitto di attribuzione tra poteri sollevato dai promotori di 'referendum' abrogativi nei confronti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, gia' ritenuta con ordinanza n. 137 del 2000. Sussistono invero - alla stregua di costante giurisprudenza - sia la legittimazione dei promotori della richiesta di 'referendum' abrogativo, competenti a dichiarare definitivamente, nell'ambito della procedura referendaria, la volonta' della frazione del corpo elettorale titolare del potere di iniziativa previsto dall'art. 75 della Costituzione, sia la legittimazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, competente a dichiarare definitivamente, nell'ambito della materia di sua spettanza, la volonta' delle due Camere. - V. anche, 'ex plurimis', sentenza n. 49/1998.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 75
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 37