Sentenza 502/2000 (ECLI:IT:COST:2000:502)
Massima numero 25844
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente MIRABELLI - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
13/11/2000; Decisione del
13/11/2000
Deposito del 17/11/2000; Pubblicazione in G. U. 22/11/2000
Titolo
Conflitto di attribuzione tra poteri dello stato - Ricorso dei promotori di 'referendum' abrogativi (indetti per il 21 maggio 2000), nei confronti della commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi - Sussistenza del requisito oggettivo e dell'interesse dei ricorrenti ad una decisione di merito.
Conflitto di attribuzione tra poteri dello stato - Ricorso dei promotori di 'referendum' abrogativi (indetti per il 21 maggio 2000), nei confronti della commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi - Sussistenza del requisito oggettivo e dell'interesse dei ricorrenti ad una decisione di merito.
Testo
Nel conflitto di attribuzione tra poteri insorto tra i promotori dei 'referendum' indetti per il 21 maggio 2000 e la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sussiste il requisito oggettivo; va conseguentemente respinta l'eccezione basata sul contrario assunto, sollevata dall'Avvocatura dello Stato, in quanto, secondo la prospettazione del ricorso, gli atti ed i comportamenti impugnati possono configurare una ipotesi di "cattivo uso" dei poteri spettanti alla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza; "cattivo uso" che appare astrattamente suscettibile di influire, nell'ambito della campagna elettorale referendaria, sulla formazione della volonta' degli elettori, cosi' da ridondare in una lesione della sfera di attribuzione dei ricorrenti. Ne' si puo' ritenere che sia venuto meno, a seguito dello svolgimento delle procedure referendarie e del loro esito, l'interesse dei ricorrenti ad ottenere una decisione di merito sulla spettanza delle attribuzioni costituzionali in contestazione, in mancanza di argomentazioni che possano indurre un mutamento dell'orientamento favorevole fino ad ora seguito sul punto. - V. anche sentenze n. 161/1995 e n. 49/1998.
Nel conflitto di attribuzione tra poteri insorto tra i promotori dei 'referendum' indetti per il 21 maggio 2000 e la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, sussiste il requisito oggettivo; va conseguentemente respinta l'eccezione basata sul contrario assunto, sollevata dall'Avvocatura dello Stato, in quanto, secondo la prospettazione del ricorso, gli atti ed i comportamenti impugnati possono configurare una ipotesi di "cattivo uso" dei poteri spettanti alla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza; "cattivo uso" che appare astrattamente suscettibile di influire, nell'ambito della campagna elettorale referendaria, sulla formazione della volonta' degli elettori, cosi' da ridondare in una lesione della sfera di attribuzione dei ricorrenti. Ne' si puo' ritenere che sia venuto meno, a seguito dello svolgimento delle procedure referendarie e del loro esito, l'interesse dei ricorrenti ad ottenere una decisione di merito sulla spettanza delle attribuzioni costituzionali in contestazione, in mancanza di argomentazioni che possano indurre un mutamento dell'orientamento favorevole fino ad ora seguito sul punto. - V. anche sentenze n. 161/1995 e n. 49/1998.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte