Sentenza 502/2000 (ECLI:IT:COST:2000:502)
Massima numero 25845
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente MIRABELLI - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del
13/11/2000; Decisione del
13/11/2000
Deposito del 17/11/2000; Pubblicazione in G. U. 22/11/2000
Titolo
'Referendum' abrogativi - Campagna referendaria 2000 - Informazione radiotelevisiva e "comunicazione istituzionale" sui quesiti referendari - Disciplina emessa, in attuazione della legge n. 28 del 2000, dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi - Ricorso per conflitto tra poteri dello stato dei promotori e presentatori dei 'referendum' abrogativi indetti per il 21 maggio 2000 - Lamentato cattivo uso dei poteri spettanti alla commissione parlamentare - Insussistenza - Reiezione del ricorso.
'Referendum' abrogativi - Campagna referendaria 2000 - Informazione radiotelevisiva e "comunicazione istituzionale" sui quesiti referendari - Disciplina emessa, in attuazione della legge n. 28 del 2000, dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi - Ricorso per conflitto tra poteri dello stato dei promotori e presentatori dei 'referendum' abrogativi indetti per il 21 maggio 2000 - Lamentato cattivo uso dei poteri spettanti alla commissione parlamentare - Insussistenza - Reiezione del ricorso.
Testo
Spetta alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi adottare la disciplina contenuta negli artt. 1, comma 2, 2, comma 1, lettere c) e d), 7, comma 2, della deliberazione approvata il 29 marzo 2000, recante "Comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico per la campagna referendaria 2000", e va, conseguentemente, respinto il ricorso proposto dai promotori dei 'referendum' indetti per il 21 maggio 2000 nei confronti della stessa Commissione parlamentare. Infatti - contrariamente all'assunto dei ricorrenti - la legge 22 febbraio 2000, n. 28, che e' a fondamento della deliberazione impugnata, ragionevolmente non ha affidato alla comunicazione "istituzionale" delle amministrazioni pubbliche il compito di chiarire "il significato e la portata dei quesiti referendari", dal momento che la tecnicita' dei quesiti stessi e l'individuazione precisa della c.d. normativa di risulta possono porre questioni interpretative cosi' complesse e controverse, che appare incongruo pretendere al riguardo da soggetti "istituzionali" una comunicazione imparziale ed esauriente su questi delicatissimi profili di merito, i quali invece possono essere piu' adeguatamente chiariti e approfonditi attraverso una informazione equilibrata che si sviluppi nel contraddittorio tra i diversi soggetti interessati, secondo modalita' rimesse appunto alla discrezionalita' del legislatore. Ed appare, di conseguenza, infondata la censura di "cattivo uso" dei poteri spettanti alla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza, per non avere adeguatamente attuato, in relazione ai diversi profili della deliberazione impugnata, i principi della medesima legge. Vanno respinte - anche sulla base della documentazione prodotta dalla Commissione parlamentare - le censure in ordine all'informazione che la concessionaria pubblica del servizio radiotelevisivo doveva fornire, in particolare, sulla facolta' dell'astensione dal voto e sulle relative conseguenze, o in ordine alla mancata concessione di spazi radiotelevisivi ai sostenitori dell'astensione e di carenza di criteri per l'attivita' informativa predetta. - Sul diritto all'informazione e sul pluralismo delle fonti di informazione, sentenza n. 112/1993; e con riguardo al procedimento referendario, sentenza n. 49/1998.
Spetta alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi adottare la disciplina contenuta negli artt. 1, comma 2, 2, comma 1, lettere c) e d), 7, comma 2, della deliberazione approvata il 29 marzo 2000, recante "Comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico per la campagna referendaria 2000", e va, conseguentemente, respinto il ricorso proposto dai promotori dei 'referendum' indetti per il 21 maggio 2000 nei confronti della stessa Commissione parlamentare. Infatti - contrariamente all'assunto dei ricorrenti - la legge 22 febbraio 2000, n. 28, che e' a fondamento della deliberazione impugnata, ragionevolmente non ha affidato alla comunicazione "istituzionale" delle amministrazioni pubbliche il compito di chiarire "il significato e la portata dei quesiti referendari", dal momento che la tecnicita' dei quesiti stessi e l'individuazione precisa della c.d. normativa di risulta possono porre questioni interpretative cosi' complesse e controverse, che appare incongruo pretendere al riguardo da soggetti "istituzionali" una comunicazione imparziale ed esauriente su questi delicatissimi profili di merito, i quali invece possono essere piu' adeguatamente chiariti e approfonditi attraverso una informazione equilibrata che si sviluppi nel contraddittorio tra i diversi soggetti interessati, secondo modalita' rimesse appunto alla discrezionalita' del legislatore. Ed appare, di conseguenza, infondata la censura di "cattivo uso" dei poteri spettanti alla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza, per non avere adeguatamente attuato, in relazione ai diversi profili della deliberazione impugnata, i principi della medesima legge. Vanno respinte - anche sulla base della documentazione prodotta dalla Commissione parlamentare - le censure in ordine all'informazione che la concessionaria pubblica del servizio radiotelevisivo doveva fornire, in particolare, sulla facolta' dell'astensione dal voto e sulle relative conseguenze, o in ordine alla mancata concessione di spazi radiotelevisivi ai sostenitori dell'astensione e di carenza di criteri per l'attivita' informativa predetta. - Sul diritto all'informazione e sul pluralismo delle fonti di informazione, sentenza n. 112/1993; e con riguardo al procedimento referendario, sentenza n. 49/1998.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 1
Costituzione
art. 3
co. 2
Costituzione
art. 48
Costituzione
art. 75
Altri parametri e norme interposte