Sentenza 503/2000 (ECLI:IT:COST:2000:503)
Massima numero 25848
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente GUIZZI  - Redattore CONTRI
Udienza Pubblica del  13/11/2000;  Decisione del  13/11/2000
Deposito del 18/11/2000; Pubblicazione in G. U. 22/11/2000
Massime associate alla pronuncia:  25847  25849


Titolo
Questione di legittimità costituzionale - Ricorsi in via principale delle regioni piemonte e lombardia - Eccezione di inammissibilita' dell'avvocatura erariale - Ritenuta riferibilità delle censure prospettate dalle ricorrenti non all'attuale portata delle norme contestate, ma alla loro eventuale futura applicazione - Reiezione.

Testo
Va disattesa l'eccezione di inammissibilita' sollevata dall'Avvocatura dello Stato, nei riguardi della questione proposta dalle Regioni ricorrenti avverso il decreto legislativo n. 134 del 1998, in quanto - contrariamente all'assunto dell'Avvocatura secondo cui le doglianze delle ricorrenti Regioni riguarderebbero la <> delle norme - nel loro tenore testuale, le disposizioni impugnate modificative e parzialmente abrogative di una disciplina precedente piu' favorevole alle ricorrenti, sono esplicite nell'escludere il ricorso all'intesa, nell'ambito dei procedimenti di privatizzazione degli enti lirici oggetto delle stesse disposizioni censurate, e si dimostrano pertanto idonee a concretare una lesione attuale dell'autonomia regionale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte