Sentenza 104/2022 (ECLI:IT:COST:2022:104)
Massima numero 44723
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMATO  - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del  23/02/2022;  Decisione del  23/02/2022
Deposito del 22/04/2022; Pubblicazione in G. U. 27/04/2022
Massime associate alla pronuncia:  44724


Titolo
Previdenza - In genere - Gestione separata dell'INPS - Obbligo di iscrizione per i professionisti che, pur svolgendo attività il cui esercizio comporta l'iscrizione ad appositi albi od elenchi, non sono però iscritti, per ragioni reddituali, alla cassa di previdenza professionale (nel caso di specie: avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense) - Denunciata irragionevolezza - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 190001).

Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, come interpretato dall'art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, come conv., che prevede, con decorrenza dal 1° gennaio 1996, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l'INPS dei soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo. La norma censurata ha il fine di realizzare l'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria alle attività di lavoro autonomo rimaste escluse dai regimi pensionistici di categoria già precedentemente operanti o che sarebbero stati successivamente istituiti; essa ha dunque una funzione di chiusura del sistema e trova il suo fondamento nell'esigenza della "universalizzazione" della tutela previdenziale, sia sul piano soggettivo che oggettivo. In tal modo, l'istituto in esame, risultante dalla disposizione interpretata e da quella interpretativa, si iscrive nella coerente tendenza dell'ordinamento previdenziale verso la progressiva eliminazione delle lacune rappresentate da residui vuoti di copertura assicurativa. Esso, pertanto, non introduce elementi di irrazionalità, incoerenza e illogicità nel sistema giuridico previdenziale ma, al contrario, assume una funzione di chiusura del sistema stesso e rinviene il suo fondamento costituzionale nell'obbligo dello Stato di dare concretezza al principio della universalità delle tutele assicurative obbligatorie relative a tutti i lavoratori, rispetto agli eventi previsti nell'art. 38, secondo comma, Cost., nei modi indicati dallo stesso parametro al quarto comma. Né ciò si pone in contraddizione con l'autonomia regolamentare riconosciuta dallo stesso legislatore in generale alle casse categoriali, laddove queste prevedano un perimetro dell'obbligo assicurativo meno esteso di quello della Gestione separata. Il rapporto tra il sistema previdenziale categoriale e quello della Gestione separata si pone in termini non già di alternatività, bensì di complementarità. (Precedente: S. 67/2018 - mass. 40511).

Atti oggetto del giudizio

legge  08/08/1995  n. 335  art. 2  co. 26

decreto-legge  06/07/2011  n. 98  art. 18  co. 12

legge  15/07/2011  n. 111  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte