Sentenza 504/2000 (ECLI:IT:COST:2000:504)
Massima numero 25850
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente GUIZZI - Redattore NEPPI MODONA
Udienza Pubblica del
13/11/2000; Decisione del
13/11/2000
Deposito del 18/11/2000; Pubblicazione in G. U. 22/11/2000
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Processo penale - Procedimento per decreto - Decreto penale di condanna - Impossibilità della notificazione del provvedimento al domicilio dichiarato - Esecuzione mediante consegna al difensore (art. 161, comma 4, cod. proc. pen.) - Mancata previsione anche in tale ipotesi della revoca del decreto penale di condanna e della restituzione degli atti al pubblico ministero - Disparità di disciplina, con menomazione delle garanzie difensive, rispetto a quanto previsto nell'ipotesi analoga di imputato irreperibile - Illegittimita' costituzionale 'in parte qua'.
Processo penale - Procedimento per decreto - Decreto penale di condanna - Impossibilità della notificazione del provvedimento al domicilio dichiarato - Esecuzione mediante consegna al difensore (art. 161, comma 4, cod. proc. pen.) - Mancata previsione anche in tale ipotesi della revoca del decreto penale di condanna e della restituzione degli atti al pubblico ministero - Disparità di disciplina, con menomazione delle garanzie difensive, rispetto a quanto previsto nell'ipotesi analoga di imputato irreperibile - Illegittimita' costituzionale 'in parte qua'.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 460, comma 4, cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede la revoca del decreto penale di condanna e la restituzione degli atti al pubblico ministero anche nel caso in cui non sia possibile la notificazione nel domicilio dichiarato a norma dell'art. 161 cod. proc. pen. Nell'ambito del procedimento per decreto - che si configura come rito a contraddittorio eventuale e differito connotato dall'anticipazione della pronuncia di condanna rispetto all'esperimento dei mezzi di difesa - la notificazione del decreto stesso assume un ruolo centrale, come si desume dalla speciale disciplina adottata in riferimento agli imputati irreperibili secondo la quale in tale caso non e' possibile consegnare l'atto al difensore, ma, in deroga alla regola generale prevista dall'art. 159, comma 1, cod. proc. pen., e' imposto al giudice di revocare il decreto e restituire gli atti al pubblico ministero che dovra' procedere nelle forme ordinarie. La mancata previsione di un'analoga deroga per l'ipotesi in cui non sia possibile eseguire la notificazione del decreto penale per inidoneita' o insufficienza della dichiarazione di domicilio si risolve in una menomazione del diritto di difesa anche in relazione all'art. 3 della Costituzione (per irragionevole disparita' di trattamento tra le due descritte situazioni) in quanto non garantisce adeguatamente che il destinatario del decreto penale sia posto in condizione di effettuare personalmente la scelta in merito all'eventuale proposizione dell'opposizione. - V. sentenze nn. 27/1966; 344/1991 nonche' ordinanze nn. 432/1998 e 325 e 326/1999 sulle caratteristiche del procedimento per decreto e, in particolare, sulla sua configurazione come rito a contradittorio eventuale e differito. L.T.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 460, comma 4, cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede la revoca del decreto penale di condanna e la restituzione degli atti al pubblico ministero anche nel caso in cui non sia possibile la notificazione nel domicilio dichiarato a norma dell'art. 161 cod. proc. pen. Nell'ambito del procedimento per decreto - che si configura come rito a contraddittorio eventuale e differito connotato dall'anticipazione della pronuncia di condanna rispetto all'esperimento dei mezzi di difesa - la notificazione del decreto stesso assume un ruolo centrale, come si desume dalla speciale disciplina adottata in riferimento agli imputati irreperibili secondo la quale in tale caso non e' possibile consegnare l'atto al difensore, ma, in deroga alla regola generale prevista dall'art. 159, comma 1, cod. proc. pen., e' imposto al giudice di revocare il decreto e restituire gli atti al pubblico ministero che dovra' procedere nelle forme ordinarie. La mancata previsione di un'analoga deroga per l'ipotesi in cui non sia possibile eseguire la notificazione del decreto penale per inidoneita' o insufficienza della dichiarazione di domicilio si risolve in una menomazione del diritto di difesa anche in relazione all'art. 3 della Costituzione (per irragionevole disparita' di trattamento tra le due descritte situazioni) in quanto non garantisce adeguatamente che il destinatario del decreto penale sia posto in condizione di effettuare personalmente la scelta in merito all'eventuale proposizione dell'opposizione. - V. sentenze nn. 27/1966; 344/1991 nonche' ordinanze nn. 432/1998 e 325 e 326/1999 sulle caratteristiche del procedimento per decreto e, in particolare, sulla sua configurazione come rito a contradittorio eventuale e differito. L.T.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte