Sentenza 507/2000 (ECLI:IT:COST:2000:507)
Massima numero 25854
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MIRABELLI  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  13/11/2000;  Decisione del  13/11/2000
Deposito del 18/11/2000; Pubblicazione in G. U. 22/11/2000
Massime associate alla pronuncia:  25853  25855  25856  25857  25858  25859  25860  25861  25862  25863  25864  25865  25866  25867  25868  25869  25870  25871  25872  25873  25874  25875  25876  25877  25878  25879  25880  25881  25882


Titolo
Tasse automobilistiche - Funzioni di accertamento e riscossione - Trasferimento alle regioni a statuto ordinario - Determinazione delle modalità con decreto ministeriale - Ricorso della regione veneto in via principale - Non fondatezza della questione.

Testo
Non e' illegittimo che il legislatore statale, nel momento in cui trasferisce alle sole Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative di accertamento e riscossione delle tasse automobilistiche, soltanto di recente attribuite interamente alle Regioni stesse (cfr. art. 23 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504) - funzioni gia' svolte dallo Stato - e nel momento in cui prevede nuove modalita' di riscossione di detti tributi, assicuri la continuita' dell'attivita' di riscossione, il raccordo dell'attivita' regionale con le nuove modalita' di riscossione, disciplinate dalla legge, e il coordinamento con l'attivita'di riscossione delle stesse tasse che rimane di pertinenza statale (quanto alle Regioni speciali), mediante una regolamentazione uniforme, destinata a valere peraltro solo fino a quando non sopravvenga un'autonoma disciplina delle singole Regioni, sempre rispettosa delle predette esigenze di raccordo e di coordinamento. Non e', pertanto, fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17, comma 10, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sollevata in via principale dalla Regione Veneto.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte