Sentenza 507/2000 (ECLI:IT:COST:2000:507)
Massima numero 25854
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MIRABELLI - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
13/11/2000; Decisione del
13/11/2000
Deposito del 18/11/2000; Pubblicazione in G. U. 22/11/2000
Titolo
Tasse automobilistiche - Funzioni di accertamento e riscossione - Trasferimento alle regioni a statuto ordinario - Determinazione delle modalità con decreto ministeriale - Ricorso della regione veneto in via principale - Non fondatezza della questione.
Tasse automobilistiche - Funzioni di accertamento e riscossione - Trasferimento alle regioni a statuto ordinario - Determinazione delle modalità con decreto ministeriale - Ricorso della regione veneto in via principale - Non fondatezza della questione.
Testo
Non e' illegittimo che il legislatore statale, nel momento in cui trasferisce alle sole Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative di accertamento e riscossione delle tasse automobilistiche, soltanto di recente attribuite interamente alle Regioni stesse (cfr. art. 23 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504) - funzioni gia' svolte dallo Stato - e nel momento in cui prevede nuove modalita' di riscossione di detti tributi, assicuri la continuita' dell'attivita' di riscossione, il raccordo dell'attivita' regionale con le nuove modalita' di riscossione, disciplinate dalla legge, e il coordinamento con l'attivita'di riscossione delle stesse tasse che rimane di pertinenza statale (quanto alle Regioni speciali), mediante una regolamentazione uniforme, destinata a valere peraltro solo fino a quando non sopravvenga un'autonoma disciplina delle singole Regioni, sempre rispettosa delle predette esigenze di raccordo e di coordinamento. Non e', pertanto, fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17, comma 10, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sollevata in via principale dalla Regione Veneto.
Non e' illegittimo che il legislatore statale, nel momento in cui trasferisce alle sole Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative di accertamento e riscossione delle tasse automobilistiche, soltanto di recente attribuite interamente alle Regioni stesse (cfr. art. 23 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504) - funzioni gia' svolte dallo Stato - e nel momento in cui prevede nuove modalita' di riscossione di detti tributi, assicuri la continuita' dell'attivita' di riscossione, il raccordo dell'attivita' regionale con le nuove modalita' di riscossione, disciplinate dalla legge, e il coordinamento con l'attivita'di riscossione delle stesse tasse che rimane di pertinenza statale (quanto alle Regioni speciali), mediante una regolamentazione uniforme, destinata a valere peraltro solo fino a quando non sopravvenga un'autonoma disciplina delle singole Regioni, sempre rispettosa delle predette esigenze di raccordo e di coordinamento. Non e', pertanto, fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17, comma 10, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sollevata in via principale dalla Regione Veneto.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte