Sentenza 507/2000 (ECLI:IT:COST:2000:507)
Massima numero 25856
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MIRABELLI - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
13/11/2000; Decisione del
13/11/2000
Deposito del 18/11/2000; Pubblicazione in G. U. 22/11/2000
Titolo
Tasse automobilistiche - Gettito - Maggiorazione - Corrispondente riduzione della quota di accisa sulla benzina, spettante alle regioni ordinarie - Ricorso della regione veneto in via principale - Lamentata incertezza delle maggiori entrate compensative della disposta riduzione - Non fondatezza della questione.
Tasse automobilistiche - Gettito - Maggiorazione - Corrispondente riduzione della quota di accisa sulla benzina, spettante alle regioni ordinarie - Ricorso della regione veneto in via principale - Lamentata incertezza delle maggiori entrate compensative della disposta riduzione - Non fondatezza della questione.
Testo
In relazione alla riduzione della quota della accisa sulla benzina, di spettanza delle Regioni ordinarie, disposta dalla legge n. 449 del 1997 - riduzione alla quale corrisponde un gettito superiore delle nuove tariffe delle tasse automobilistiche devolute interamente alle Regioni ordinarie, compensativo del gettito di imposte soppresse -, la censura di pretesa incertezza delle entrate a favore della Regione non si fonda su alcun elemento oggettivo; i margini di variabilita' e di imprevedibilita' dell'andamento del gettito sono infatti fisiologici in ogni tributo, e del resto sussistono anche per il tributo - l'accisa sulla benzina - cui si riferisce la riduzione disposta; ma non si puo' dire che la disciplina dettata dal legislatore statale sia configurata in modo tale da esporre le Regioni al rischio di una perdita di gettito, ed essendo principio gia' affermato che la Costituzione non garantisce alle Regioni una determinata quantita' di risorse, ma solo il diritto a disporre di risorse finanziarie che risultino complessivamente non inadeguate rispetto ai compiti loro attribuiti; e, nella specie, tale inadeguatezza certamente non si verifica. Non e', pertanto, fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sollevata in via principale dalla Regione Veneto. - V. sentenze nn. 123/1992 e 370/1993.
In relazione alla riduzione della quota della accisa sulla benzina, di spettanza delle Regioni ordinarie, disposta dalla legge n. 449 del 1997 - riduzione alla quale corrisponde un gettito superiore delle nuove tariffe delle tasse automobilistiche devolute interamente alle Regioni ordinarie, compensativo del gettito di imposte soppresse -, la censura di pretesa incertezza delle entrate a favore della Regione non si fonda su alcun elemento oggettivo; i margini di variabilita' e di imprevedibilita' dell'andamento del gettito sono infatti fisiologici in ogni tributo, e del resto sussistono anche per il tributo - l'accisa sulla benzina - cui si riferisce la riduzione disposta; ma non si puo' dire che la disciplina dettata dal legislatore statale sia configurata in modo tale da esporre le Regioni al rischio di una perdita di gettito, ed essendo principio gia' affermato che la Costituzione non garantisce alle Regioni una determinata quantita' di risorse, ma solo il diritto a disporre di risorse finanziarie che risultino complessivamente non inadeguate rispetto ai compiti loro attribuiti; e, nella specie, tale inadeguatezza certamente non si verifica. Non e', pertanto, fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sollevata in via principale dalla Regione Veneto. - V. sentenze nn. 123/1992 e 370/1993.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte