Sentenza 507/2000 (ECLI:IT:COST:2000:507)
Massima numero 25857
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MIRABELLI - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
13/11/2000; Decisione del
13/11/2000
Deposito del 18/11/2000; Pubblicazione in G. U. 22/11/2000
Titolo
Tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto - Devoluzione e impiego - Ricorso della regione veneto in via principale - Lamentata mancata previsione della compartecipazione regionale al gettito della istituita tassa "ambientale" - Non fondatezza della questione.
Tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto - Devoluzione e impiego - Ricorso della regione veneto in via principale - Lamentata mancata previsione della compartecipazione regionale al gettito della istituita tassa "ambientale" - Non fondatezza della questione.
Testo
L'esistenza di una competenza - non esclusiva - delle Regioni in materia di tutela e di gestione dell'ambiente non ostacola, dal punto di vista costituzionale, l'istituzione da parte dello Stato, nell'esercizio della sua generale potesta' impositiva, di tributi che, per la materia imponibile colpita e per la loro disciplina, possano definirsi "ambientali" nel senso che essi abbiano anche effetti di incentivo o disincentivo di condotte, rispettivamente favorevoli o pregiudizievoli per l'ambiente; ne' il gettito di tali tributi deve necessariamente essere devoluto, in tutto o in parte, alle Regioni. Le censure mosse dalla Regione Veneto in ordine alla devoluzione e all'impiego del gettito della nuova tassa "ambientale" sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto (prodotte dai grandi impianti di combustioni) si risolvono pertanto in una critica politica alle scelte del legislatore statale, irrilevanti nella sede del giudizio di costituzionalita'. Non e', quindi, fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17, comma 29, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sollevata con ricorso in via principale dalla Regione Veneto.
L'esistenza di una competenza - non esclusiva - delle Regioni in materia di tutela e di gestione dell'ambiente non ostacola, dal punto di vista costituzionale, l'istituzione da parte dello Stato, nell'esercizio della sua generale potesta' impositiva, di tributi che, per la materia imponibile colpita e per la loro disciplina, possano definirsi "ambientali" nel senso che essi abbiano anche effetti di incentivo o disincentivo di condotte, rispettivamente favorevoli o pregiudizievoli per l'ambiente; ne' il gettito di tali tributi deve necessariamente essere devoluto, in tutto o in parte, alle Regioni. Le censure mosse dalla Regione Veneto in ordine alla devoluzione e all'impiego del gettito della nuova tassa "ambientale" sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto (prodotte dai grandi impianti di combustioni) si risolvono pertanto in una critica politica alle scelte del legislatore statale, irrilevanti nella sede del giudizio di costituzionalita'. Non e', quindi, fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17, comma 29, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sollevata con ricorso in via principale dalla Regione Veneto.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte