Sentenza 507/2000 (ECLI:IT:COST:2000:507)
Massima numero 25859
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MIRABELLI - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
13/11/2000; Decisione del
13/11/2000
Deposito del 18/11/2000; Pubblicazione in G. U. 22/11/2000
Titolo
Imposta "erariale regionale" sulle emissioni derivanti dal traffico aereo - Disciplina del tributo demandata interamente ad un regolamento statale - Ricorso della regione veneto in via principale - Non fondatezza della questione.
Imposta "erariale regionale" sulle emissioni derivanti dal traffico aereo - Disciplina del tributo demandata interamente ad un regolamento statale - Ricorso della regione veneto in via principale - Non fondatezza della questione.
Testo
Il nuovo tributo sulle emissioni sonore derivanti dal traffico aereo - incidente in materia di competenza statale - e' istituito dall'art. 18 della legge n. 449 del 1997 come imposta statale e pertanto legittimamente se ne demanda la disciplina ad atti normativi statali. La definizione di imposta "regionale" sta solo ad indicare che il suo gettito, riscosso nell'ambito della Regione in relazione al traffico aereo negli aeroscali compresi nel rispettivo territorio, e' devoluto alla Regione medesima, per essere impiegato con vincolo di destinazione alle finalita' indicate dalla legge, ma con modalita' rimesse alla stessa Regione. Non e', pertanto, fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sollevata dalla Regione Veneto in via principale. - V. anche sentenza n. 348/2000.
Il nuovo tributo sulle emissioni sonore derivanti dal traffico aereo - incidente in materia di competenza statale - e' istituito dall'art. 18 della legge n. 449 del 1997 come imposta statale e pertanto legittimamente se ne demanda la disciplina ad atti normativi statali. La definizione di imposta "regionale" sta solo ad indicare che il suo gettito, riscosso nell'ambito della Regione in relazione al traffico aereo negli aeroscali compresi nel rispettivo territorio, e' devoluto alla Regione medesima, per essere impiegato con vincolo di destinazione alle finalita' indicate dalla legge, ma con modalita' rimesse alla stessa Regione. Non e', pertanto, fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sollevata dalla Regione Veneto in via principale. - V. anche sentenza n. 348/2000.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte