Sentenza 507/2000 (ECLI:IT:COST:2000:507)
Massima numero 25859
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MIRABELLI  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  13/11/2000;  Decisione del  13/11/2000
Deposito del 18/11/2000; Pubblicazione in G. U. 22/11/2000
Massime associate alla pronuncia:  25853  25854  25855  25856  25857  25858  25860  25861  25862  25863  25864  25865  25866  25867  25868  25869  25870  25871  25872  25873  25874  25875  25876  25877  25878  25879  25880  25881  25882


Titolo
Imposta "erariale regionale" sulle emissioni derivanti dal traffico aereo - Disciplina del tributo demandata interamente ad un regolamento statale - Ricorso della regione veneto in via principale - Non fondatezza della questione.

Testo
Il nuovo tributo sulle emissioni sonore derivanti dal traffico aereo - incidente in materia di competenza statale - e' istituito dall'art. 18 della legge n. 449 del 1997 come imposta statale e pertanto legittimamente se ne demanda la disciplina ad atti normativi statali. La definizione di imposta "regionale" sta solo ad indicare che il suo gettito, riscosso nell'ambito della Regione in relazione al traffico aereo negli aeroscali compresi nel rispettivo territorio, e' devoluto alla Regione medesima, per essere impiegato con vincolo di destinazione alle finalita' indicate dalla legge, ma con modalita' rimesse alla stessa Regione. Non e', pertanto, fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 18 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sollevata dalla Regione Veneto in via principale. - V. anche sentenza n. 348/2000.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte