Sentenza 104/2022 (ECLI:IT:COST:2022:104)
Massima numero 44724
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMATO  - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del  23/02/2022;  Decisione del  23/02/2022
Deposito del 22/04/2022; Pubblicazione in G. U. 27/04/2022
Massime associate alla pronuncia:  44723


Titolo
Legge - Leggi interpretative - Leggi autoqualificate di interpretazione autentica - Necessità, a tale fine, di individuare quale, tra le possibili varianti, sia il senso da attribuire alla norma interpretata - Efficacia conseguentemente retroattiva - Limite - Salvaguardia dell'affidamento scusabile (nel caso di specie: illegittimità costituzionale in parte qua della disposizione che, in difformità del diritto vivente, estende retroattivamente l'obbligo di iscrizione per gli avvocati del libero foro, non iscritti alla Cassa di previdenza forense per ragioni reddituali, alla Gestione separata INPS, non prevedendo l'esonero dal pagamento delle sanzioni civili per gli inadempienti nel periodo anteriore alla vigenza della norma interpretativa). (Classif. 141004).

Testo

Una disposizione può qualificarsi di interpretazione autentica quando opera la selezione di uno dei plausibili significati di una precedente disposizione, quella interpretata, la quale sia originariamente connotata da un certo tasso di polisemia e, quindi, sia suscettibile di esprimere più significati secondo gli ordinari criteri di interpretazione della legge. In tal senso, la disposizione interpretativa si limita ad estrarre una delle possibili varianti di senso dal testo della disposizione interpretata e la norma, che risulta dalla saldatura tra le due disposizioni, assume tale significato sin dall'origine, dando luogo ad una retroattività che, nella logica del sintagma unitario, è solo apparente. Lo è nel senso che il sopravvenire della disposizione interpretativa non fa venir meno, né sostituisce, la disposizione interpretata, ma l'una e l'altra si saldano in un precetto normativo unitario. Quando invece una disposizione, pur autoqualificantesi interpretativa, attribuisce alla disposizione interpretata un significato nuovo, non rientrante tra quelli già estraibili dal testo originario della disposizione medesima, essa è innovativa con efficacia retroattiva. In tale evenienza, l'autoqualificazione della disposizione come norma di interpretazione autentica, esprime la volontà del legislatore di assegnarle un'efficacia retroattiva, soggetta a scrutinio stretto in sede di sindacato di legittimità costituzionale. (Precedenti: S. 61/2022 - mass. 44609; S. 133/2020 - mass. 42559; S. 167/2018 - mass. 40114; S. 15/2018 - mass. 39782; S. 209/2010 - mass. 34739; S. 525/2000 - mass. 25917; S. 155/1990 - mass. 15328 - mass. 15333 - mass. 15364).


La funzione legislativa può esprimersi talora anche nella interpretazione di precedenti atti normativi, la quale, per il fatto di provenire dallo stesso potere legislativo che ha posto la norma interpretata, si connota come interpretazione autentica. (Precedenti: S. 41/2011 - mass. 35330; S. 71/2010 - mass. 34390; S. 311/2009 - mass. 34128; S. 175/1974 - mass. 7321; S. 118/1957 - mass. 497).


Il principio di irretroattività della legge, pur ricevendo tutela espressa nella Costituzione in materia penale (art. 25, secondo comma), costituisce pur sempre un principio fondamentale di civiltà giuridica, che deve essere tendenzialmente preservato, in conformità al disposto dell'art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile. Pertanto, al di fuori della materia penale, pur non essendo precluso al legislatore di emanare norme retroattive, è necessario che la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza, attraverso un puntuale bilanciamento tra le ragioni che ne hanno motivato la previsione e i valori, costituzionalmente tutelati, al contempo potenzialmente lesi dall'efficacia a ritroso della norma adottata. (Precedenti: S. 70/2020 - mass. 43257; S. 174/2019 - mass. 42433; S. 108/2019 - mass. 42262; S. 73/2017 - mass. 39503).


Anche le disposizioni di interpretazione autentica non si sottraggono al sindacato di costituzionalità in ragione della generale portata del principio di ragionevolezza, con riguardo specificamente alla tutela dell'affidamento in ipotesi sorto nei destinatari delle stesse.


L'esercizio della funzione legislativa con disposizioni di interpretazione autentica, che siano realmente tali, può non di meno richiedere che si debba tener conto dell'affidamento scusabile, in precedenza riposto dai destinatari delle stesse nella interpretazione diversa da quella successivamente fissata dal legislatore.


(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. nella legge 15 luglio 2011, n. 111, nella parte in cui non prevede che gli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito o di volume di affari di cui all'art. 22 della legge n. 576 del 1980, tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l'INPS, siano esonerati dal pagamento, in favore dell'ente previdenziale, delle sanzioni civili per l'omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore. La disposizione censurata dal Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del lavoro - disposizione genuinamente di interpretazione autentica -, secondo l'orientamento del diritto vivente formatosi a partire dal 2017 ha innovato l'ordinamento giuridico con effetto retroattivo, ribaltando la precedente interpretazione restrittiva dell'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, così ledendo il legittimo affidamento dei destinatari nella certezza delle situazioni giuridiche. I professionisti in regola con il versamento del contributo integrativo, infatti, facendo affidamento sull'interpretazione restrittiva accolta dalla giurisprudenza anteriore all'entrata in vigore della disposizione interpretativa, avrebbero maturato la legittima convinzione di non dovere iscriversi alla Gestione separata, orientando in conseguenza le loro scelte in ordine alle modalità e ai limiti di esercizio dell'attività professionale e alla decisione se esercitare, o meno, la facoltà di iscriversi alla cassa categoriale. Se, nell'esercizio della legittima funzione di interpretazione autentica, il legislatore era sì libero di scegliere, tra le plausibili varianti di senso della disposizione interpretata, anche quella disattesa dalla giurisprudenza di legittimità dell'epoca, avrebbe tuttavia dovuto farsi carico, al contempo, di tutelare l'affidamento che ormai era maturato in costanza di tale giurisprudenza. La reductio ad legitimitatem della norma censurata da parte del dispositivo massimato soddisfa l'esigenza di tutela dell'affidamento scusabile dei professionisti interessati).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  06/07/2011  n. 98  art. 18  co. 12

legge  15/07/2011  n. 111  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte