Sentenza 507/2000 (ECLI:IT:COST:2000:507)
Massima numero 25860
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MIRABELLI - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
13/11/2000; Decisione del
13/11/2000
Deposito del 18/11/2000; Pubblicazione in G. U. 22/11/2000
Titolo
Sanità pubblica - Spesa sanitaria - Obiettivi di risparmio e di tutela della salute mentale - Riduzione della quota di riparto del fondo sanitario nazionale spettante alle regioni, meccanismi sanzionatori, in caso di inadempimento agli obblighi imposti e potere sostitutivo dello stato - Ricorsi delle regioni lombardia e veneto in via principale - Non fondatezza delle questioni.
Sanità pubblica - Spesa sanitaria - Obiettivi di risparmio e di tutela della salute mentale - Riduzione della quota di riparto del fondo sanitario nazionale spettante alle regioni, meccanismi sanzionatori, in caso di inadempimento agli obblighi imposti e potere sostitutivo dello stato - Ricorsi delle regioni lombardia e veneto in via principale - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Poiche' Regioni e aziende sanitarie sono, a diverso titolo, coinvolte nella responsabilita' per il conseguimento degli obiettivi della programmazione sanitaria e anche degli obiettivi di risparmio che il legislatore statale legittimamente stabilisce nel quadro della politica di bilancio, e' logico che i meccanismi sanzionatori sul piano finanziario - volti ad incentivare un miglior impiego delle risorse a livello locale - si traducano in riduzioni della quota regionale del fondo sanitario nazionale, restando in capo alla Regione il compito e la responsabilita' di utilizzare a sua volta i propri poteri di riparto per trasferire la "sanzione" a livello delle singole aziende. Ne' ha pregio la censura secondo cui l'applicazione delle riduzioni sia stata lasciata ad una totale discrezionalita' del Ministro, ove si considerino sia la procedura partecipata per la decisione delle riduzioni, sia la doverosa specifica individuazione, nonche' contestazione alla Regione interessata degli inadempimenti ai quali il Ministro intenda far seguire le riduzioni in parola, ed infine il limite massimo della entita' delle riduzioni fissato dalla legge n. 449 del 1997, entro il quale la riduzione deve essere commmisurata al tipo e al grado dell'inadempimento accertato. L'apparente brevita' del termine imposto per gli adempimenti (31 marzo 1998) in relazione all'obiettivo della tutela della salute mentale si giustifica poi tenendo conto che si tratta dell'osservanza di obblighi fondamentali - quelli di sostituzione delle vecchie strutture manicomiali con strutture e servizi territoriali idonei a far fronte alle esigenze dei malati di mente al di fuori di una logica di segregazione - gia' previsti dalla legge (a partire dalla riforma recata con la legge n. 180 del 1978). In questo caso poi l'entita' della riduzione e' fissata dalla legge n. 662 del 1996 (art. 1, comma 23) ne' vi e' sproporzione della sanzione rispetto alla possibile gravita' dell'inadempimento trattandosi di obiettivi da gran tempo imposti alle Regioni, e potendosi d'altra parte applicare la riduzione, come e' ovvio, solo ad inadempimenti sostanziali e significativi. Quanto alle assegnazioni delle disponibilita' del Fondo derivanti dalle riduzioni - che dovranno essere fatte sempre a favore delle Regioni interessate perche' esse a loro volta le destinino, con vincolo di destinazione finalistico, alle aziende sanitarie -, deve rilevarsi che i criteri imposti dalla legge sono sufficientemente precisi, cosi' da non dar luogo a determinazioni arbitrarie o eccessivamente discrezionali degli organi centrali. In vista poi della tutela del diritto alla salute mentale si giustifica il previsto potere sostitutivo dello Stato mediante la nomina di commmissari 'ad acta', che riguarda chiaramente solo le aziende sanitarie e non la Regione ed e' attivato mediante intesa fra il Ministro e la Regione interessata, della quale, pertanto, risultano salvaguardate le attribuzioni. Non sono, quindi, fondate le questioni di legittimita' costituzionale rivolte all'art. 32, commi 2, 4 e 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sollevate in riferimento agli artt. 3, 117, 118 e 119 Cost. dalle Regioni Lombardia e Veneto.
Poiche' Regioni e aziende sanitarie sono, a diverso titolo, coinvolte nella responsabilita' per il conseguimento degli obiettivi della programmazione sanitaria e anche degli obiettivi di risparmio che il legislatore statale legittimamente stabilisce nel quadro della politica di bilancio, e' logico che i meccanismi sanzionatori sul piano finanziario - volti ad incentivare un miglior impiego delle risorse a livello locale - si traducano in riduzioni della quota regionale del fondo sanitario nazionale, restando in capo alla Regione il compito e la responsabilita' di utilizzare a sua volta i propri poteri di riparto per trasferire la "sanzione" a livello delle singole aziende. Ne' ha pregio la censura secondo cui l'applicazione delle riduzioni sia stata lasciata ad una totale discrezionalita' del Ministro, ove si considerino sia la procedura partecipata per la decisione delle riduzioni, sia la doverosa specifica individuazione, nonche' contestazione alla Regione interessata degli inadempimenti ai quali il Ministro intenda far seguire le riduzioni in parola, ed infine il limite massimo della entita' delle riduzioni fissato dalla legge n. 449 del 1997, entro il quale la riduzione deve essere commmisurata al tipo e al grado dell'inadempimento accertato. L'apparente brevita' del termine imposto per gli adempimenti (31 marzo 1998) in relazione all'obiettivo della tutela della salute mentale si giustifica poi tenendo conto che si tratta dell'osservanza di obblighi fondamentali - quelli di sostituzione delle vecchie strutture manicomiali con strutture e servizi territoriali idonei a far fronte alle esigenze dei malati di mente al di fuori di una logica di segregazione - gia' previsti dalla legge (a partire dalla riforma recata con la legge n. 180 del 1978). In questo caso poi l'entita' della riduzione e' fissata dalla legge n. 662 del 1996 (art. 1, comma 23) ne' vi e' sproporzione della sanzione rispetto alla possibile gravita' dell'inadempimento trattandosi di obiettivi da gran tempo imposti alle Regioni, e potendosi d'altra parte applicare la riduzione, come e' ovvio, solo ad inadempimenti sostanziali e significativi. Quanto alle assegnazioni delle disponibilita' del Fondo derivanti dalle riduzioni - che dovranno essere fatte sempre a favore delle Regioni interessate perche' esse a loro volta le destinino, con vincolo di destinazione finalistico, alle aziende sanitarie -, deve rilevarsi che i criteri imposti dalla legge sono sufficientemente precisi, cosi' da non dar luogo a determinazioni arbitrarie o eccessivamente discrezionali degli organi centrali. In vista poi della tutela del diritto alla salute mentale si giustifica il previsto potere sostitutivo dello Stato mediante la nomina di commmissari 'ad acta', che riguarda chiaramente solo le aziende sanitarie e non la Regione ed e' attivato mediante intesa fra il Ministro e la Regione interessata, della quale, pertanto, risultano salvaguardate le attribuzioni. Non sono, quindi, fondate le questioni di legittimita' costituzionale rivolte all'art. 32, commi 2, 4 e 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sollevate in riferimento agli artt. 3, 117, 118 e 119 Cost. dalle Regioni Lombardia e Veneto.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte