Sentenza 507/2000 (ECLI:IT:COST:2000:507)
Massima numero 25861
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MIRABELLI - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
13/11/2000; Decisione del
13/11/2000
Deposito del 18/11/2000; Pubblicazione in G. U. 22/11/2000
Titolo
Sanità pubblica - Assistenza sanitaria a cittadini stranieri non assistiti dal servizio sanitario - Ricorso della regione veneto in via principale - Ritenuto conferimento di nuovi compiti alla regione senza corrispondente aumento di risorse - Non fondatezza della questione.
Sanità pubblica - Assistenza sanitaria a cittadini stranieri non assistiti dal servizio sanitario - Ricorso della regione veneto in via principale - Ritenuto conferimento di nuovi compiti alla regione senza corrispondente aumento di risorse - Non fondatezza della questione.
Testo
Le prestazioni che - ai sensi della legge n. 449 del 1997 - le aziende sanitarie locali e ospedaliere sono autorizzate ad erogare a favore di cittadini stranieri che non avrebbero altrimenti titolo all'assistenza da parte del Servizio sanitario nazionale, non solo debbono essere comprese fra quelle rientranti in programmi assistenziali approvati dalla Regione, ma sono oggetto di specifica autorizzazione della stessa Regione, sia pure rilasciata d'intesa con il Ministro: cio' significa che la semplice determinazione ministeriale non basta, se non vi e' anche il consenso della Regione. Autorizzazione che, peraltro, la Regione rilascia "nell'ambito della quota del Fondo sanitario nazionale" ad essa spettante, e dunque avendo riguardo anche alle risorse disponibili. Non ha, quindi, fondamento la censura di attribuzione di nuovi compiti alla Regione senza corrispondente aumento di risorse, rivolta all'art. 32, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 3, 5, 81, 117, 118 e 119 Cost.
Le prestazioni che - ai sensi della legge n. 449 del 1997 - le aziende sanitarie locali e ospedaliere sono autorizzate ad erogare a favore di cittadini stranieri che non avrebbero altrimenti titolo all'assistenza da parte del Servizio sanitario nazionale, non solo debbono essere comprese fra quelle rientranti in programmi assistenziali approvati dalla Regione, ma sono oggetto di specifica autorizzazione della stessa Regione, sia pure rilasciata d'intesa con il Ministro: cio' significa che la semplice determinazione ministeriale non basta, se non vi e' anche il consenso della Regione. Autorizzazione che, peraltro, la Regione rilascia "nell'ambito della quota del Fondo sanitario nazionale" ad essa spettante, e dunque avendo riguardo anche alle risorse disponibili. Non ha, quindi, fondamento la censura di attribuzione di nuovi compiti alla Regione senza corrispondente aumento di risorse, rivolta all'art. 32, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 3, 5, 81, 117, 118 e 119 Cost.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 81
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte