Sentenza 507/2000 (ECLI:IT:COST:2000:507)
Massima numero 25863
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MIRABELLI - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
13/11/2000; Decisione del
13/11/2000
Deposito del 18/11/2000; Pubblicazione in G. U. 22/11/2000
Titolo
/3. Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Specialisti ambulatoriali - Inquadramento nel primo livello dirigenziale degli specialisti già operanti con rapporto convenzionale e in possesso dei requisiti di eta' e di durata dell'incarico ricoperto - Ricorsi delle regioni lombardia e veneto - Lamentato aggravio di spesa a loro carico, senza messa a disposizione delle risorse necessarie - Non fondatezza della questione.
/3. Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Specialisti ambulatoriali - Inquadramento nel primo livello dirigenziale degli specialisti già operanti con rapporto convenzionale e in possesso dei requisiti di eta' e di durata dell'incarico ricoperto - Ricorsi delle regioni lombardia e veneto - Lamentato aggravio di spesa a loro carico, senza messa a disposizione delle risorse necessarie - Non fondatezza della questione.
Testo
Premesso che rientra nell'ambito dei principi stabiliti dalla legislazione statale definire il regime dei rapporti con il Servizio sanitario nazionale degli specialisti che in esso operano, e che della relativa spesa si tiene conto in sede di determinazione della misura del Fondo sanitario nazionale, va osservato che la norma statale impugnata affida alle Regioni il compito di individuare "aree di attivita' specialistica con riferimento alle quali, ai fini del miglioramento del servizio", si prevedono gli inquadramenti nel primo livello dirigenziale degli specialisti ambulatoriali gia' operanti con rapporto convenzionale: onde non e' sottratta alle Regioni stesse - che dispongono inoltre di ampi poteri sull'organizzazione dei servizi - la possibilita' di decidere in ordine all'entita' e al tempo degli inquadramenti medesimi. Ne', del resto, le Regioni ricorrenti hanno dato dimostrazione adeguata della formazione, per effetto della stessa norma, di un onere supplementare eccedente le risorse attribuite al Servizio. Non e', pertanto, fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sollevata dalle Regioni Lombardia e Veneto in riferimento agli artt. 81, 117, 118 e 119.
Premesso che rientra nell'ambito dei principi stabiliti dalla legislazione statale definire il regime dei rapporti con il Servizio sanitario nazionale degli specialisti che in esso operano, e che della relativa spesa si tiene conto in sede di determinazione della misura del Fondo sanitario nazionale, va osservato che la norma statale impugnata affida alle Regioni il compito di individuare "aree di attivita' specialistica con riferimento alle quali, ai fini del miglioramento del servizio", si prevedono gli inquadramenti nel primo livello dirigenziale degli specialisti ambulatoriali gia' operanti con rapporto convenzionale: onde non e' sottratta alle Regioni stesse - che dispongono inoltre di ampi poteri sull'organizzazione dei servizi - la possibilita' di decidere in ordine all'entita' e al tempo degli inquadramenti medesimi. Ne', del resto, le Regioni ricorrenti hanno dato dimostrazione adeguata della formazione, per effetto della stessa norma, di un onere supplementare eccedente le risorse attribuite al Servizio. Non e', pertanto, fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sollevata dalle Regioni Lombardia e Veneto in riferimento agli artt. 81, 117, 118 e 119.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 81
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte