Sentenza 507/2000 (ECLI:IT:COST:2000:507)
Massima numero 25864
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MIRABELLI  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  13/11/2000;  Decisione del  13/11/2000
Deposito del 18/11/2000; Pubblicazione in G. U. 22/11/2000
Massime associate alla pronuncia:  25853  25854  25855  25856  25857  25858  25859  25860  25861  25862  25863  25865  25866  25867  25868  25869  25870  25871  25872  25873  25874  25875  25876  25877  25878  25879  25880  25881  25882


Titolo
/4. Sanità pubblica - Specialisti ambulatoriali - Inquadramento nel primo livello dirigenziale - Ricorsi delle regioni lombardia e veneto - Lamentata violazione dei principi di tutela della salute e di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione - Inammissibilita' della questione.

Testo
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sollevata dalle Regioni Lombardia e Veneto in riferimento agli artt. 32 e 97 Cost., in quanto le Regioni non sono legittimate a lamentare, nel giudizio di legittimita' costituzionale in via principale, la violazione di norme costituzionali che non riguardino la propria sfera di competenza.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 32

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte