Sentenza 507/2000 (ECLI:IT:COST:2000:507)
Massima numero 25864
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MIRABELLI - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
13/11/2000; Decisione del
13/11/2000
Deposito del 18/11/2000; Pubblicazione in G. U. 22/11/2000
Titolo
/4. Sanità pubblica - Specialisti ambulatoriali - Inquadramento nel primo livello dirigenziale - Ricorsi delle regioni lombardia e veneto - Lamentata violazione dei principi di tutela della salute e di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione - Inammissibilita' della questione.
/4. Sanità pubblica - Specialisti ambulatoriali - Inquadramento nel primo livello dirigenziale - Ricorsi delle regioni lombardia e veneto - Lamentata violazione dei principi di tutela della salute e di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione - Inammissibilita' della questione.
Testo
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sollevata dalle Regioni Lombardia e Veneto in riferimento agli artt. 32 e 97 Cost., in quanto le Regioni non sono legittimate a lamentare, nel giudizio di legittimita' costituzionale in via principale, la violazione di norme costituzionali che non riguardino la propria sfera di competenza.
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sollevata dalle Regioni Lombardia e Veneto in riferimento agli artt. 32 e 97 Cost., in quanto le Regioni non sono legittimate a lamentare, nel giudizio di legittimita' costituzionale in via principale, la violazione di norme costituzionali che non riguardino la propria sfera di competenza.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 32
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte