Sentenza 507/2000 (ECLI:IT:COST:2000:507)
Massima numero 25865
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MIRABELLI - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
13/11/2000; Decisione del
13/11/2000
Deposito del 18/11/2000; Pubblicazione in G. U. 22/11/2000
Titolo
/5. Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Fornitura gratuita, a richiesta, di protesi mammaria - Ricorsi delle regioni lombardia e veneto - Lamentata imposizione di un nuovo onere di spesa, senza previsione delle risorse occorrenti - Non fondatezza della questione.
/5. Sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Fornitura gratuita, a richiesta, di protesi mammaria - Ricorsi delle regioni lombardia e veneto - Lamentata imposizione di un nuovo onere di spesa, senza previsione delle risorse occorrenti - Non fondatezza della questione.
Testo
La previsione di fornitura della protesi mammaria alle assistite mastectomizzate - gia' prevista nell'ambito della disciplina delle protesi "dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali" - rientra nel compito di determinazione delle prestazioni minime cui hanno diritto gli assistiti dal Servizio sanitario nazionale, compito specifico della legislazione e della programmazione statali, ed e' in rapporto a tali prestazioni che viene determinata la dimensione finanziaria del Fondo sanitario nazionale (cfr. artt. 1 e 12, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502). La portata della norma impugnata appare essenzialmente quella di affermare il diritto delle assistite, che hanno subito l'intervento, alla fornitura della protesi, anche indipendentemente dalle procedure di riconoscimento della invalidita'. Non e', pertanto, fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 37 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sollevata dalle Regioni Lombardia e Veneto sull'assunto che la disposizione avrebbe imposto alle Regioni un nuovo onere di spesa senza prevedere le relative risorse.
La previsione di fornitura della protesi mammaria alle assistite mastectomizzate - gia' prevista nell'ambito della disciplina delle protesi "dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali" - rientra nel compito di determinazione delle prestazioni minime cui hanno diritto gli assistiti dal Servizio sanitario nazionale, compito specifico della legislazione e della programmazione statali, ed e' in rapporto a tali prestazioni che viene determinata la dimensione finanziaria del Fondo sanitario nazionale (cfr. artt. 1 e 12, comma 3, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502). La portata della norma impugnata appare essenzialmente quella di affermare il diritto delle assistite, che hanno subito l'intervento, alla fornitura della protesi, anche indipendentemente dalle procedure di riconoscimento della invalidita'. Non e', pertanto, fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 37 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sollevata dalle Regioni Lombardia e Veneto sull'assunto che la disposizione avrebbe imposto alle Regioni un nuovo onere di spesa senza prevedere le relative risorse.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 81
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte