Sentenza 507/2000 (ECLI:IT:COST:2000:507)
Massima numero 25867
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MIRABELLI - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
13/11/2000; Decisione del
13/11/2000
Deposito del 18/11/2000; Pubblicazione in G. U. 22/11/2000
Titolo
Amministrazioni pubbliche - Riduzione programmata delle spese di personale - Adeguamento degli ordinamenti regionali e degli enti dotati di autonomia - Ricorsi delle regioni lombardia e veneto - Lamentata, indebita, generalizzazione delle misure di contenimento del personale, nonché equiparazione delle regioni ad enti con diversa posizione costituzionale - Non fondatezza della questione.
Amministrazioni pubbliche - Riduzione programmata delle spese di personale - Adeguamento degli ordinamenti regionali e degli enti dotati di autonomia - Ricorsi delle regioni lombardia e veneto - Lamentata, indebita, generalizzazione delle misure di contenimento del personale, nonché equiparazione delle regioni ad enti con diversa posizione costituzionale - Non fondatezza della questione.
Testo
La disposizione dell'art. 39, comma 19, della legge n. 449 del 1997 non va al di la' della potesta' del legislatore statale di stabilire, ai sensi del primo comma dell'art. 117 Cost., che anche le amministrazioni regionali debbano conformare la propria attivita' ai principi della programmazione del fabbisogno di personale e del contenimento della spesa di personale, limitandosi a richiedere alle Regioni di adeguarsi a tali principi, senza imporre modalita' o misure specifiche ne' obiettivi quantitativamente determinati. Ne' essa ha indebitamente equiparato le Regioni ad enti diversamente considerati dalla Costituzione, non essendo vietato al legislatore statale attribuire ad amministrazioni diverse da quelle regionali, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, forme di autonomia simili a quelle garantite alle Regioni dalle norme costituzionali, ne' fissare in proposito principi comuni vincolanti. Non e', pertanto, fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39, comma 19, della legge 27 dicembre 1997, n. 19, sollevata in riferimento agli artt. 117 e 119 Cost. con ricorsi delle Regioni Lombardia e Veneto.
La disposizione dell'art. 39, comma 19, della legge n. 449 del 1997 non va al di la' della potesta' del legislatore statale di stabilire, ai sensi del primo comma dell'art. 117 Cost., che anche le amministrazioni regionali debbano conformare la propria attivita' ai principi della programmazione del fabbisogno di personale e del contenimento della spesa di personale, limitandosi a richiedere alle Regioni di adeguarsi a tali principi, senza imporre modalita' o misure specifiche ne' obiettivi quantitativamente determinati. Ne' essa ha indebitamente equiparato le Regioni ad enti diversamente considerati dalla Costituzione, non essendo vietato al legislatore statale attribuire ad amministrazioni diverse da quelle regionali, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, forme di autonomia simili a quelle garantite alle Regioni dalle norme costituzionali, ne' fissare in proposito principi comuni vincolanti. Non e', pertanto, fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39, comma 19, della legge 27 dicembre 1997, n. 19, sollevata in riferimento agli artt. 117 e 119 Cost. con ricorsi delle Regioni Lombardia e Veneto.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte