Sentenza 507/2000 (ECLI:IT:COST:2000:507)
Massima numero 25868
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MIRABELLI  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  13/11/2000;  Decisione del  13/11/2000
Deposito del 18/11/2000; Pubblicazione in G. U. 22/11/2000
Massime associate alla pronuncia:  25853  25854  25855  25856  25857  25858  25859  25860  25861  25862  25863  25864  25865  25866  25867  25869  25870  25871  25872  25873  25874  25875  25876  25877  25878  25879  25880  25881  25882


Titolo
Amministrazioni pubbliche - Risparmi di spesa e recupero di efficienza - Individuazione, da parte dell'organo di direzione politica responsabile, di organismi amministrativi indispensabili e soppressione di quelli non indispensabili - Ricorsi delle regioni lombardia e veneto - Lamentata violazione dell'autonomia organizzativa regionale nonché equiparazione indebita delle regioni ad enti con diversa posizione costituzionale - Non fondatezza della questione.

Testo
La disposizione della legge n. 449 del 1997, che attribuisce all'organo di direzione politica responsabile la competenza ad individuare comitati, commissioni, consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione o dell'ente interessato, nonche' quella alla soppressione di organismi non indispensabili, non lede l'autonomia delle Regioni, in quanto essa deve intendersi nel senso della sua operativita' nei confronti delle Regioni solo come principio direttivo per la legislazione regionale, vincolandole a prevedere forme di semplificazione dell'organizzazione e in ispecie a provvedere alla soppressione degli organismi superflui, con quelle finalita' di risparmio e di efficienza che legittimamente il legislatore statale puo' imporre alle Regioni. Non si applica dunque direttamente alle amministrazioni regionali la previsione secondo la quale sono di diritto soppressi gli organismi diversi da quelli individuati con apposito provvedimento, essendo la conservazione o la soppressione di organismi ed uffici della Regione rimessa alla disciplina dettata dalla legge regionale. Ne' la disposizione equipara la Regione ad altri enti, non essendo vietato al legislatore statale fissare principi comuni vincolanti anche amministrazioni diverse da quelle regionali. Non e', pertanto, fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sollevata in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost. dalle Regioni Lombardia e Veneto in via principale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte