Sentenza 507/2000 (ECLI:IT:COST:2000:507)
Massima numero 25868
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MIRABELLI - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
13/11/2000; Decisione del
13/11/2000
Deposito del 18/11/2000; Pubblicazione in G. U. 22/11/2000
Titolo
Amministrazioni pubbliche - Risparmi di spesa e recupero di efficienza - Individuazione, da parte dell'organo di direzione politica responsabile, di organismi amministrativi indispensabili e soppressione di quelli non indispensabili - Ricorsi delle regioni lombardia e veneto - Lamentata violazione dell'autonomia organizzativa regionale nonché equiparazione indebita delle regioni ad enti con diversa posizione costituzionale - Non fondatezza della questione.
Amministrazioni pubbliche - Risparmi di spesa e recupero di efficienza - Individuazione, da parte dell'organo di direzione politica responsabile, di organismi amministrativi indispensabili e soppressione di quelli non indispensabili - Ricorsi delle regioni lombardia e veneto - Lamentata violazione dell'autonomia organizzativa regionale nonché equiparazione indebita delle regioni ad enti con diversa posizione costituzionale - Non fondatezza della questione.
Testo
La disposizione della legge n. 449 del 1997, che attribuisce all'organo di direzione politica responsabile la competenza ad individuare comitati, commissioni, consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione o dell'ente interessato, nonche' quella alla soppressione di organismi non indispensabili, non lede l'autonomia delle Regioni, in quanto essa deve intendersi nel senso della sua operativita' nei confronti delle Regioni solo come principio direttivo per la legislazione regionale, vincolandole a prevedere forme di semplificazione dell'organizzazione e in ispecie a provvedere alla soppressione degli organismi superflui, con quelle finalita' di risparmio e di efficienza che legittimamente il legislatore statale puo' imporre alle Regioni. Non si applica dunque direttamente alle amministrazioni regionali la previsione secondo la quale sono di diritto soppressi gli organismi diversi da quelli individuati con apposito provvedimento, essendo la conservazione o la soppressione di organismi ed uffici della Regione rimessa alla disciplina dettata dalla legge regionale. Ne' la disposizione equipara la Regione ad altri enti, non essendo vietato al legislatore statale fissare principi comuni vincolanti anche amministrazioni diverse da quelle regionali. Non e', pertanto, fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sollevata in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost. dalle Regioni Lombardia e Veneto in via principale.
La disposizione della legge n. 449 del 1997, che attribuisce all'organo di direzione politica responsabile la competenza ad individuare comitati, commissioni, consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione o dell'ente interessato, nonche' quella alla soppressione di organismi non indispensabili, non lede l'autonomia delle Regioni, in quanto essa deve intendersi nel senso della sua operativita' nei confronti delle Regioni solo come principio direttivo per la legislazione regionale, vincolandole a prevedere forme di semplificazione dell'organizzazione e in ispecie a provvedere alla soppressione degli organismi superflui, con quelle finalita' di risparmio e di efficienza che legittimamente il legislatore statale puo' imporre alle Regioni. Non si applica dunque direttamente alle amministrazioni regionali la previsione secondo la quale sono di diritto soppressi gli organismi diversi da quelli individuati con apposito provvedimento, essendo la conservazione o la soppressione di organismi ed uffici della Regione rimessa alla disciplina dettata dalla legge regionale. Ne' la disposizione equipara la Regione ad altri enti, non essendo vietato al legislatore statale fissare principi comuni vincolanti anche amministrazioni diverse da quelle regionali. Non e', pertanto, fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sollevata in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost. dalle Regioni Lombardia e Veneto in via principale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte