Sentenza 507/2000 (ECLI:IT:COST:2000:507)
Massima numero 25869
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MIRABELLI - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
13/11/2000; Decisione del
13/11/2000
Deposito del 18/11/2000; Pubblicazione in G. U. 22/11/2000
Titolo
Amministrazioni pubbliche - Personale contrattualizzato - Trattamento economico - Definizione in sede di contrattazione collettiva - Ricorso della regione veneto in via principale - Lamentata violazione della autonomia regionale - Non fondatezza della questione.
Amministrazioni pubbliche - Personale contrattualizzato - Trattamento economico - Definizione in sede di contrattazione collettiva - Ricorso della regione veneto in via principale - Lamentata violazione della autonomia regionale - Non fondatezza della questione.
Testo
Nello stabilire che <> l'art. 41 della legge n. 449 del 1997 non sancisce un'impropria prevalenza del contratto collettivo sulla legge regionale nell'ambito del sistema delle fonti; esso non fa che trarre le conseguenze dal principio legislativo - costituente principio fondamentale vincolante per le Regioni - secondo cui i rapporti di lavoro del personale delle pubbliche amministrazioni, con le sole eccezioni stabilite dalla legge dello Stato, sono disciplinati dalle disposizioni codicistiche e dalle leggi sul lavoro subordinato nel settore privato, e i rapporti individuali di lavoro sono regolati contrattualmente (art. 2, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 29 del 1993); onde, in particolare, il trattamento economico, che e' materia non riservata alla legge (ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c, della legge n. 421 del 1992) e' disciplinato esclusivamente dai contratti collettivi e da quelli individuali. Non e', pertanto, fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 41, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 sollevata con ricorso della Regione Veneto. - V. anche sentenza n. 352/1996.
Nello stabilire che <
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte