Legalità (principio di) - In genere - Irretroattività della legge penale di sfavore - Impossibilità di sottoporre alla Corte costituzionale questioni che, se accolte, estenderebbero o aggraverebbero la soglia di punibilità - Eccezioni - Possibilità di sindacare il corretto uso della delega legislativa - Ratio - Competenza riservata al Parlamento della scelta dei fatti da punire, e della pena da applicare. (Classif. 140001).
Il principio di irretroattività della legge penale di sfavore determina in via generale l'inammissibilità di questioni volte a creare nuove norme penali, a estenderne l'ambito applicativo a casi non previsti (o non più previsti) dal legislatore, ovvero ad aggravare le conseguenze sanzionatorie o la complessiva disciplina del reato. (Precedenti: S. 161/2004 - mass. 28492; S. 49/2002 - mass. 26789; S. 394/2006 - mass. 30839; S. 330/1996 - mass. 22883; S. 71/1983 - mass. 9708; O. 65/2008 - mass. 32209; O. 164/2007 - mass. 31286; O. 285/2012 - mass. 36770; O. 204/2009 - mass. 33556; O. 66/2009 - mass. 33231; O. 5/2009 - mass. 33112).
Se, in linea di principio, sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale che concernano disposizioni abrogative di una previgente incriminazione, e che mirino al ripristino nell'ordinamento della norma incriminatrice abrogata, dal momento che a tale ripristino osta, di regola, il principio consacrato nell'art. 25, secondo comma, Cost., che riserva al solo legislatore la definizione dell'area di ciò che è penalmente rilevante, tuttavia tali principi non sono senza eccezioni. In particolare, deve escludersi che il principio della riserva di legge in materia penale precluda il sindacato di legittimità costituzionale in ordine alla denunciata violazione dell'art. 76 Cost., per l'uso scorretto del potere legislativo da parte del Governo che abbia abrogato, anche parzialmente, mediante decreto legislativo una disposizione penale, senza a ciò essere autorizzato dalla legge delega. È infatti proprio il principio di legalità di cui all'art. 25, secondo comma, Cost. a rimettere al legislatore, nella figura appunto del soggetto-Parlamento, la scelta dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni da applicare, di talché tale principio è violato qualora quella scelta sia invece effettuata dal Governo in assenza o fuori dai limiti di una valida delega legislativa. Se infatti si escludesse il sindacato costituzionale sugli atti legislativi adottati dal Governo anche nel caso di violazione dell'art. 76 Cost., si consentirebbe allo stesso di incidere, modificandole, sulle valutazioni del Parlamento relative al trattamento penale di alcuni fatti. (Precedenti: S. 8/2022 - mass. 44474; S. 189/2019 - mass. 42791; S. 37/2019 - mass. 41546; S. 236/2018 - mass. 40571; S. 143/2018 - mass. 40184; S. 5/2014 - mass. 37591; S. 57/2009 - mass. 33206; O. 413/2008 - mass. 33040; O. 175/2001 - mass. 26275).