Sentenza 507/2000 (ECLI:IT:COST:2000:507)
Massima numero 25870
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MIRABELLI - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
13/11/2000; Decisione del
13/11/2000
Deposito del 18/11/2000; Pubblicazione in G. U. 22/11/2000
Titolo
Amministrazioni pubbliche - Convenzioni con soggetti pubblici e privati - Ricavi - Vincolo di destinazione ad economie di bilancio - Ricorsi delle regioni lombardia e veneto - Asserita incompatibilità della norma con l'autonomia finanziaria, legislativa e amministrativa regionale - Non fondatezza della questione.
Amministrazioni pubbliche - Convenzioni con soggetti pubblici e privati - Ricavi - Vincolo di destinazione ad economie di bilancio - Ricorsi delle regioni lombardia e veneto - Asserita incompatibilità della norma con l'autonomia finanziaria, legislativa e amministrativa regionale - Non fondatezza della questione.
Testo
La disposizione dell'art. 43, comma 3, della legge n. 449 del 1997 non puo' ritenersi lesiva dell'autonomia regionale, in quanto deve intendersi nel senso che essa trova applicazione nei confronti delle Regioni solo in quanto pone un principio, peraltro di contenuto facoltizzante, per la legislazione regionale. Essa non si applica direttamente alle amministrazioni regionali, che sono disciplinate dalle leggi regionali, e non sono soggette, in linea di principio, alla disciplina dettata con i regolamenti governativi cui ivi si fa rinvio; in particolare non si applica alle Regioni la clausola per cui il 50 per cento dei ricavi netti delle prestazioni di cui e' parola "costituisce economia di bilancio". Non e', pertanto, fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 43, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sollevata in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost. dalle Regioni Lombardia e Veneto.
La disposizione dell'art. 43, comma 3, della legge n. 449 del 1997 non puo' ritenersi lesiva dell'autonomia regionale, in quanto deve intendersi nel senso che essa trova applicazione nei confronti delle Regioni solo in quanto pone un principio, peraltro di contenuto facoltizzante, per la legislazione regionale. Essa non si applica direttamente alle amministrazioni regionali, che sono disciplinate dalle leggi regionali, e non sono soggette, in linea di principio, alla disciplina dettata con i regolamenti governativi cui ivi si fa rinvio; in particolare non si applica alle Regioni la clausola per cui il 50 per cento dei ricavi netti delle prestazioni di cui e' parola "costituisce economia di bilancio". Non e', pertanto, fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 43, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sollevata in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost. dalle Regioni Lombardia e Veneto.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte