Sentenza 507/2000 (ECLI:IT:COST:2000:507)
Massima numero 25870
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MIRABELLI  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  13/11/2000;  Decisione del  13/11/2000
Deposito del 18/11/2000; Pubblicazione in G. U. 22/11/2000
Massime associate alla pronuncia:  25853  25854  25855  25856  25857  25858  25859  25860  25861  25862  25863  25864  25865  25866  25867  25868  25869  25871  25872  25873  25874  25875  25876  25877  25878  25879  25880  25881  25882


Titolo
Amministrazioni pubbliche - Convenzioni con soggetti pubblici e privati - Ricavi - Vincolo di destinazione ad economie di bilancio - Ricorsi delle regioni lombardia e veneto - Asserita incompatibilità della norma con l'autonomia finanziaria, legislativa e amministrativa regionale - Non fondatezza della questione.

Testo
La disposizione dell'art. 43, comma 3, della legge n. 449 del 1997 non puo' ritenersi lesiva dell'autonomia regionale, in quanto deve intendersi nel senso che essa trova applicazione nei confronti delle Regioni solo in quanto pone un principio, peraltro di contenuto facoltizzante, per la legislazione regionale. Essa non si applica direttamente alle amministrazioni regionali, che sono disciplinate dalle leggi regionali, e non sono soggette, in linea di principio, alla disciplina dettata con i regolamenti governativi cui ivi si fa rinvio; in particolare non si applica alle Regioni la clausola per cui il 50 per cento dei ricavi netti delle prestazioni di cui e' parola "costituisce economia di bilancio". Non e', pertanto, fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 43, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sollevata in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost. dalle Regioni Lombardia e Veneto.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte