Sentenza 507/2000 (ECLI:IT:COST:2000:507)
Massima numero 25871
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MIRABELLI - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
13/11/2000; Decisione del
13/11/2000
Deposito del 18/11/2000; Pubblicazione in G. U. 22/11/2000
Titolo
Amministrazioni pubbliche - Trasformazioni delle strutture, anche a carattere aziendale - Ricorsi delle regioni lombardia e veneto - Asserita compressione dell'autonomia organizzativa regionale - Non fondatezza della questione. -
Amministrazioni pubbliche - Trasformazioni delle strutture, anche a carattere aziendale - Ricorsi delle regioni lombardia e veneto - Asserita compressione dell'autonomia organizzativa regionale - Non fondatezza della questione. -
Testo
La disposizione che prevede l'applicazione dei criteri direttivi - gia' individuati (dalla legge 15 marzo 1997, n. 59) - nel caso di trasformazioni di strutture, anche a carattere aziendale, delle amministrazioni pubbliche (ivi comprese quelle regionali), non comprime l'autonomia organizzativa regionale, in quanto essa non estende ne' rinnova alcuna delega al Governo (diversa da quella, per il riordino degli enti nazionali, per la quale l'art. 14 della legge n. 59 del 1997 dettava i criteri e principi direttivi) e nei confronti delle Regioni essa dunque non puo' avere altro senso se non quello di stabilire principi per la rispettiva legislazione, alla quale spetta disciplinare la sorte degli enti e delle strutture regionali. Non e', pertanto, fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 44, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sollevata in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost. dalle Regioni Lombardia e Veneto con ricorsi in via principale.
La disposizione che prevede l'applicazione dei criteri direttivi - gia' individuati (dalla legge 15 marzo 1997, n. 59) - nel caso di trasformazioni di strutture, anche a carattere aziendale, delle amministrazioni pubbliche (ivi comprese quelle regionali), non comprime l'autonomia organizzativa regionale, in quanto essa non estende ne' rinnova alcuna delega al Governo (diversa da quella, per il riordino degli enti nazionali, per la quale l'art. 14 della legge n. 59 del 1997 dettava i criteri e principi direttivi) e nei confronti delle Regioni essa dunque non puo' avere altro senso se non quello di stabilire principi per la rispettiva legislazione, alla quale spetta disciplinare la sorte degli enti e delle strutture regionali. Non e', pertanto, fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 44, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sollevata in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost. dalle Regioni Lombardia e Veneto con ricorsi in via principale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte