Sentenza 507/2000 (ECLI:IT:COST:2000:507)
Massima numero 25872
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MIRABELLI - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
13/11/2000; Decisione del
13/11/2000
Deposito del 18/11/2000; Pubblicazione in G. U. 22/11/2000
Titolo
Enti pubblici - Disponibilita' liquide versate nelle contabilità speciali o in conto corrente con il tesoro - Limiti di giacenza, fissati con decreto ministeriale - Ricorsi delle regioni lombardia e veneto - Asserita limitazione dell'autonomia regionale - Non fondatezza della questione.
Enti pubblici - Disponibilita' liquide versate nelle contabilità speciali o in conto corrente con il tesoro - Limiti di giacenza, fissati con decreto ministeriale - Ricorsi delle regioni lombardia e veneto - Asserita limitazione dell'autonomia regionale - Non fondatezza della questione.
Testo
La disposizione dell'art. 47, comma 1, della legge n. 449 del 1997 non innova al sistema della tesoreria unica - previsto dal legislatore statale (con la legge 29 ottobre 1984, n. 720 successivamente modificata e integrata) e gia' ritenuto esente da censure sul piano della legittimita' costituzionale sino a quando non si trasformi in un mezzo improprio di controllo sulla spesa regionale ed oggi in via di parziale superamento -; essa si limita, infatti, a prevedere limiti di giacenza delle disponibilita' nei conti presso il Tesoro, cui vengono subordinati i pagamenti a carico del bilancio dello Stato e a favore degli enti autonomi, comprese le Regioni: senza che da cio' derivino vincoli impropri a carico delle Regioni quanto all'utilizzo delle risorse ad esse assegnate. Ne' puo' dirsi violata dalla stessa norma la riserva di legge di cui all'art. 119 Cost., in quanto la disciplina precisa in ordine ai limiti, minimo e massimo, delle giacenze, entro i quali il Ministro del tesoro e' abilitato a stabilire la soglia cui e' subordinata l'erogazione dei pagamenti statali, comporta che la discrezionalita' del Ministro si eserciti entro confini ragionevolmente delimitati. Inoltre non puo' dirsi che si introducano elementi di incertezza circa il limite di giacenza e circa la base cui si commmisura il limite di giacenza. Non e', pertanto, fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sollevata con ricorsi delle Regioni Lombardia e Veneto. - V. anche sul sistema di tesoreria unica, sentenze nn. 412/1993 e 171/1999.
La disposizione dell'art. 47, comma 1, della legge n. 449 del 1997 non innova al sistema della tesoreria unica - previsto dal legislatore statale (con la legge 29 ottobre 1984, n. 720 successivamente modificata e integrata) e gia' ritenuto esente da censure sul piano della legittimita' costituzionale sino a quando non si trasformi in un mezzo improprio di controllo sulla spesa regionale ed oggi in via di parziale superamento -; essa si limita, infatti, a prevedere limiti di giacenza delle disponibilita' nei conti presso il Tesoro, cui vengono subordinati i pagamenti a carico del bilancio dello Stato e a favore degli enti autonomi, comprese le Regioni: senza che da cio' derivino vincoli impropri a carico delle Regioni quanto all'utilizzo delle risorse ad esse assegnate. Ne' puo' dirsi violata dalla stessa norma la riserva di legge di cui all'art. 119 Cost., in quanto la disciplina precisa in ordine ai limiti, minimo e massimo, delle giacenze, entro i quali il Ministro del tesoro e' abilitato a stabilire la soglia cui e' subordinata l'erogazione dei pagamenti statali, comporta che la discrezionalita' del Ministro si eserciti entro confini ragionevolmente delimitati. Inoltre non puo' dirsi che si introducano elementi di incertezza circa il limite di giacenza e circa la base cui si commmisura il limite di giacenza. Non e', pertanto, fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sollevata con ricorsi delle Regioni Lombardia e Veneto. - V. anche sul sistema di tesoreria unica, sentenze nn. 412/1993 e 171/1999.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte