Sentenza 507/2000 (ECLI:IT:COST:2000:507)
Massima numero 25873
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MIRABELLI - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
13/11/2000; Decisione del
13/11/2000
Deposito del 18/11/2000; Pubblicazione in G. U. 22/11/2000
Titolo
Finanza pubblica - Obiettivi per il triennio 1998-2000 - Limite al fabbisogno finanziario regionale - Ricorsi delle regioni lombardia e veneto - Lamentata incidenza della disposizione censurata sulla autonomia regionale - Non fondatezza della questione.
Finanza pubblica - Obiettivi per il triennio 1998-2000 - Limite al fabbisogno finanziario regionale - Ricorsi delle regioni lombardia e veneto - Lamentata incidenza della disposizione censurata sulla autonomia regionale - Non fondatezza della questione.
Testo
Stabilire obiettivi globali di contenimento del fabbisogno finanziario generato dalla spesa regionale, nell'ambito e ai fini degli obiettivi generali di finanza pubblica fissati dagli strumenti della programmazione finanziaria nazionale, rientra nell'ambito dei compiti di coordinamento della finanza pubblica che l'art. 119 della Costituzione attribuisce alla legge della Repubblica. Non e', pertanto, fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 48, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sollevata con ricorsi delle Regioni Lombardia e Veneto.
Stabilire obiettivi globali di contenimento del fabbisogno finanziario generato dalla spesa regionale, nell'ambito e ai fini degli obiettivi generali di finanza pubblica fissati dagli strumenti della programmazione finanziaria nazionale, rientra nell'ambito dei compiti di coordinamento della finanza pubblica che l'art. 119 della Costituzione attribuisce alla legge della Repubblica. Non e', pertanto, fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 48, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sollevata con ricorsi delle Regioni Lombardia e Veneto.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte