Sentenza 507/2000 (ECLI:IT:COST:2000:507)
Massima numero 25873
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MIRABELLI  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  13/11/2000;  Decisione del  13/11/2000
Deposito del 18/11/2000; Pubblicazione in G. U. 22/11/2000
Massime associate alla pronuncia:  25853  25854  25855  25856  25857  25858  25859  25860  25861  25862  25863  25864  25865  25866  25867  25868  25869  25870  25871  25872  25874  25875  25876  25877  25878  25879  25880  25881  25882


Titolo
Finanza pubblica - Obiettivi per il triennio 1998-2000 - Limite al fabbisogno finanziario regionale - Ricorsi delle regioni lombardia e veneto - Lamentata incidenza della disposizione censurata sulla autonomia regionale - Non fondatezza della questione.

Testo
Stabilire obiettivi globali di contenimento del fabbisogno finanziario generato dalla spesa regionale, nell'ambito e ai fini degli obiettivi generali di finanza pubblica fissati dagli strumenti della programmazione finanziaria nazionale, rientra nell'ambito dei compiti di coordinamento della finanza pubblica che l'art. 119 della Costituzione attribuisce alla legge della Repubblica. Non e', pertanto, fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 48, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sollevata con ricorsi delle Regioni Lombardia e Veneto.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte