Sentenza 507/2000 (ECLI:IT:COST:2000:507)
Massima numero 25874
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MIRABELLI - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
13/11/2000; Decisione del
13/11/2000
Deposito del 18/11/2000; Pubblicazione in G. U. 22/11/2000
Titolo
Finanza pubblica - Obiettivi per il triennio 1998-2000 - Andamenti del fabbisogno incompatibili con gli obiettivi - Proposte di iniziative da assumere, con eventuale introduzione di vincoli sugli utilizzi delle disponibilità esistenti sui conti di tesoreria unica - Ricorso della regione lombardia - Lamentata lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Non fondatezza della questione.
Finanza pubblica - Obiettivi per il triennio 1998-2000 - Andamenti del fabbisogno incompatibili con gli obiettivi - Proposte di iniziative da assumere, con eventuale introduzione di vincoli sugli utilizzi delle disponibilità esistenti sui conti di tesoreria unica - Ricorso della regione lombardia - Lamentata lesione dell'autonomia finanziaria regionale - Non fondatezza della questione.
Testo
La previsione dell'art. 48, comma 4, a tenor del quale, nel caso di andamenti del fabbisogno incompatibili con gli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 1998-2000, sono proposte "le iniziative da assumere, ivi compresa la eventuale introduzione di vincoli sugli utilizzi delle disponibilita' esistenti sui conti di tesoreria unica da disporre con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica", non incide sull'autonomia regionale, poiche' il potere di proposta attribuito alla Conferenza Stato-Regioni, e cioe' alla massima sede di coordinamento fra Governo nazionale e governi regionali, nonche' la fissazione in tale sede dei criteri di rilevazione dell'andamento del fabbisogno, cui si collegano le eventuali misure in caso di andamenti incompatibili con gli obiettivi, escludono che le Regioni siano soggette a provvedimenti unilaterali. Esse concorrono infatti responsabilmente con il Governo alla definizione delle misure necessarie ancorche' di queste ultime non sia precisato il contenuto, salvo i vincoli sugli utilizzi delle disponibilita' esistenti sui conti di tesoreria unica, la cui previsione appare rispettosa dei principi costituzionali; mentre l'imposizione eventuale di altre misure, che fossero, per il loro contenuto, lesive dell'autonomia finanziaria regionale, potrebbe sempre essere contrastata dalle Regioni interessate con gli opportuni strumenti, ivi compreso il conflitto di attribuzioni. Non e', pertanto, fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 48, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sollevata in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost. dalla Regione Lombardia in via principale.
La previsione dell'art. 48, comma 4, a tenor del quale, nel caso di andamenti del fabbisogno incompatibili con gli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 1998-2000, sono proposte "le iniziative da assumere, ivi compresa la eventuale introduzione di vincoli sugli utilizzi delle disponibilita' esistenti sui conti di tesoreria unica da disporre con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica", non incide sull'autonomia regionale, poiche' il potere di proposta attribuito alla Conferenza Stato-Regioni, e cioe' alla massima sede di coordinamento fra Governo nazionale e governi regionali, nonche' la fissazione in tale sede dei criteri di rilevazione dell'andamento del fabbisogno, cui si collegano le eventuali misure in caso di andamenti incompatibili con gli obiettivi, escludono che le Regioni siano soggette a provvedimenti unilaterali. Esse concorrono infatti responsabilmente con il Governo alla definizione delle misure necessarie ancorche' di queste ultime non sia precisato il contenuto, salvo i vincoli sugli utilizzi delle disponibilita' esistenti sui conti di tesoreria unica, la cui previsione appare rispettosa dei principi costituzionali; mentre l'imposizione eventuale di altre misure, che fossero, per il loro contenuto, lesive dell'autonomia finanziaria regionale, potrebbe sempre essere contrastata dalle Regioni interessate con gli opportuni strumenti, ivi compreso il conflitto di attribuzioni. Non e', pertanto, fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 48, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sollevata in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost. dalla Regione Lombardia in via principale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte