Sentenza 507/2000 (ECLI:IT:COST:2000:507)
Massima numero 25875
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MIRABELLI - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
13/11/2000; Decisione del
13/11/2000
Deposito del 18/11/2000; Pubblicazione in G. U. 22/11/2000
Titolo
Finanza pubblica - Pagamenti da parte di regioni ed enti locali - Obbligatoria sospensione - Irragionevolezza della norma, e sua incidenza sull'autonomia di spesa degli enti - Illegittimità costituzionale.
Finanza pubblica - Pagamenti da parte di regioni ed enti locali - Obbligatoria sospensione - Irragionevolezza della norma, e sua incidenza sull'autonomia di spesa degli enti - Illegittimità costituzionale.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo - nella parte riguardante le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano - l'art. 48, comma 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, secondo cui le regioni e gli enti locali interessati sospendono i pagamenti ad eccezione di quelli che possono arrecare danni patrimoniali all'ente o a soggetti che intrattengono con l'ente rapporti giuridici e negoziali, in quanto esso incide in modo irragionevolmente severo sull'autonomia di spesa degli enti, operando su procedimenti di spesa gia' avviati: mal si concilia dunque con lo 'status' costituzionale delle Regioni.
E' costituzionalmente illegittimo - nella parte riguardante le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano - l'art. 48, comma 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, secondo cui le regioni e gli enti locali interessati sospendono i pagamenti ad eccezione di quelli che possono arrecare danni patrimoniali all'ente o a soggetti che intrattengono con l'ente rapporti giuridici e negoziali, in quanto esso incide in modo irragionevolmente severo sull'autonomia di spesa degli enti, operando su procedimenti di spesa gia' avviati: mal si concilia dunque con lo 'status' costituzionale delle Regioni.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte