Sentenza 507/2000 (ECLI:IT:COST:2000:507)
Massima numero 25875
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MIRABELLI  - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del  13/11/2000;  Decisione del  13/11/2000
Deposito del 18/11/2000; Pubblicazione in G. U. 22/11/2000
Massime associate alla pronuncia:  25853  25854  25855  25856  25857  25858  25859  25860  25861  25862  25863  25864  25865  25866  25867  25868  25869  25870  25871  25872  25873  25874  25876  25877  25878  25879  25880  25881  25882


Titolo
Finanza pubblica - Pagamenti da parte di regioni ed enti locali - Obbligatoria sospensione - Irragionevolezza della norma, e sua incidenza sull'autonomia di spesa degli enti - Illegittimità costituzionale.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo - nella parte riguardante le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano - l'art. 48, comma 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, secondo cui le regioni e gli enti locali interessati sospendono i pagamenti ad eccezione di quelli che possono arrecare danni patrimoniali all'ente o a soggetti che intrattengono con l'ente rapporti giuridici e negoziali, in quanto esso incide in modo irragionevolmente severo sull'autonomia di spesa degli enti, operando su procedimenti di spesa gia' avviati: mal si concilia dunque con lo 'status' costituzionale delle Regioni.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte