Edilizia e urbanistica - Competenze regionali in materia urbanistica - Convalida di strumenti urbanistici (mai approvati dalla regione) intesi come approvati per silenzio- Assenso maturato nel periodo di vigenza di decreti-legge decaduti (non convertiti in legge) - Ricorso delle Regioni Piemonte e Veneto - Previsione normativa che invade la sfera della competenza legislativa regionale, vanificando l'efficacia della legislazione regionale a suo tempo in vigore - Illegittimità costituzionale - Assorbimento di ulteriori censure.
E' costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117 Cost. - l'art. 49, comma 18, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale stabilisce che <>, in forza di un silenzio-assenso che si sarebbe formato, gli strumenti urbanistici adottati sotto il vigore dei decreti-legge decaduti (succedutisi dal 1994 al 1996) e che il termine di centottanta giorni previsto per la formzione del silenzio-assenso, non maturato sotto il vigore di alcuno dei singoli decreti legge, "si intende raggiunto nel periodo di vigenza dei successivi decreti legge". Infatti al legislatore statale non puo' ritenersi consentito disporre con efficacia retroattiva che l'approvazione espressa degli strumenti urbanistici da parte della Regione, richiesta dalla legge regionale, deve intendersi come non necessaria, e che strumenti non approvati dalla Regione debbono intendersi ciononostante operanti. In tal modo infatti il legislatore statale, lungi dallo stabilire, nell'ambito della sua competenza, principi fondamentali per la successiva legislazione regionale, ai sensi dell'art. 117, primo comma, della Costituzione, viene ad invadere la sfera della competenza legislativa regionale, e anzi a vanificare, per il passato, l'efficacia della legislazione regionale a suo tempo validamente in vigore. - V. anche, in relazione agli effetti della clausola di sanatoria qui considerata, sentenze nn. 429 e 244/1997.