Sentenza 507/2000 (ECLI:IT:COST:2000:507)
Massima numero 25877
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MIRABELLI - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
13/11/2000; Decisione del
13/11/2000
Deposito del 18/11/2000; Pubblicazione in G. U. 22/11/2000
Titolo
Agricoltura e foreste - Interventi pubblici - Disposizione di delega legislativa al governo - Ricorso della regione veneto - Lamentata mancanza di una clausola di salvaguardia delle competenze regionali in materia - Non fondatezza della questione.
Agricoltura e foreste - Interventi pubblici - Disposizione di delega legislativa al governo - Ricorso della regione veneto - Lamentata mancanza di una clausola di salvaguardia delle competenze regionali in materia - Non fondatezza della questione.
Testo
Non lede le attribuzioni regionali la disposizione dell'art. 55, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la cui prima parte si riferisce ad obiettivi generali della programmazione nazionale, come tali suscettibili di costituire il "quadro" nel quale si inscrivono anche le politiche regionali di settore. Ne' la delega legislativa prevista dalla seconda parte dello stesso comma 14 e' di per se' lesiva delle competenze regionali, e non modifica ne' tende a modificare l'esistente riparto delle competenze fra Stato e Regioni: essa deve essere intesa nel senso che riguarda la disciplina di oggetti rientranti nella competenza dello Stato - come del resto suggerisce il riferimento, nell'ambito dei principi e criteri direttivi, a materie sicuramente tali, quali gli oneri fiscali e contributivi, il costo del denaro, i servizi assicurativi all'esportazione - e per il resto consente solo di stabilire eventualmente disposizioni di principio, nell'ambito dei piu' generali principi enunciati nella stessa norma di delega, o disposizioni di coordinamento. Ne' puo' trascurarsi il fatto che, tenendo conto delle interferenze con la materia di spettanza regionale, la disposizione in esame prevede che il decreto legislativo sia emanato sentita la Conferenza Stato-Regioni. Non e', pertanto, fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 55, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sollevata in riferimento agli artt. 5, 117 e 118 Cost. con ricorso della Regione Veneto.
Non lede le attribuzioni regionali la disposizione dell'art. 55, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la cui prima parte si riferisce ad obiettivi generali della programmazione nazionale, come tali suscettibili di costituire il "quadro" nel quale si inscrivono anche le politiche regionali di settore. Ne' la delega legislativa prevista dalla seconda parte dello stesso comma 14 e' di per se' lesiva delle competenze regionali, e non modifica ne' tende a modificare l'esistente riparto delle competenze fra Stato e Regioni: essa deve essere intesa nel senso che riguarda la disciplina di oggetti rientranti nella competenza dello Stato - come del resto suggerisce il riferimento, nell'ambito dei principi e criteri direttivi, a materie sicuramente tali, quali gli oneri fiscali e contributivi, il costo del denaro, i servizi assicurativi all'esportazione - e per il resto consente solo di stabilire eventualmente disposizioni di principio, nell'ambito dei piu' generali principi enunciati nella stessa norma di delega, o disposizioni di coordinamento. Ne' puo' trascurarsi il fatto che, tenendo conto delle interferenze con la materia di spettanza regionale, la disposizione in esame prevede che il decreto legislativo sia emanato sentita la Conferenza Stato-Regioni. Non e', pertanto, fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 55, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sollevata in riferimento agli artt. 5, 117 e 118 Cost. con ricorso della Regione Veneto.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte