Sentenza 507/2000 (ECLI:IT:COST:2000:507)
Massima numero 25881
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MIRABELLI - Redattore ONIDA
Udienza Pubblica del
13/11/2000; Decisione del
13/11/2000
Deposito del 18/11/2000; Pubblicazione in G. U. 22/11/2000
Titolo
/3. Finanza pubblica - Limite al fabbisogno finanziario regionale - Ricorsi delle regioni lombardia e veneto - Difetto di motivazione - Inammissibilità della questione.
/3. Finanza pubblica - Limite al fabbisogno finanziario regionale - Ricorsi delle regioni lombardia e veneto - Difetto di motivazione - Inammissibilità della questione.
Testo
E' inammissibile - in quanto non e' in alcun modo argomentata - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 48, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sollevata in riferimento all'art. 97 Cost. dalle Regioni Lombardia e Veneto.
E' inammissibile - in quanto non e' in alcun modo argomentata - la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 48, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sollevata in riferimento all'art. 97 Cost. dalle Regioni Lombardia e Veneto.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte