Reati e pene - Tutela penale dei culti - Vilipendio della religione cattolica, (già) religione dello Stato - Punibilità con la reclusione fino a un anno - Violazione dei principi fondamentali di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge senza distinzione di religione e di eguale libertà di tutte le confessioni religiose nonché' del principio supremo di laicità dello stato - Illegittimità costituzionale.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 402 del codice penale che punisce con la reclusione fino a un anno "chiunque pubblicamente vilipende la religione di Stato", accordando una tutela privilegiata alla sola religione cattolica, ritenuta fattore di unità morale della Nazione e assunta a elemento costitutivo della compagine statale. Non è infatti conforme ai principi fondamentali di uguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di religione (art. 3 della Costituzione) e di uguale libertà davanti alla legge di tutte le confessioni religiose (art. 8 della Costituzione), nonché al "principio supremo" di laicità, che caratterizza in senso pluralistico la forma del nostro Stato, l'atteggiamento di quest'ultimo non equidistante e imparziale nei confronti di tutte le confessioni religiose e la mancanza di parità nella protezione della coscienza di ciascuna persona che si riconosce in una fede, quale che sia la confessione di appartenenza. - Sul "principio supremo" di laicità dello Stato, v. le sentenze nn. 203/1989, 259/1990, 195/1993 e 329/1997. - Sulla parità delle confessioni religiose, v. le sentenze nn. 925/1988. A.G.