Sentenza 509/2000 (ECLI:IT:COST:2000:509)
Massima numero 25888
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI  - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del  13/11/2000;  Decisione del  13/11/2000
Deposito del 20/11/2000; Pubblicazione in G. U. 29/11/2000
Massime associate alla pronuncia:  25889  25890  25891  25892


Titolo
Rilevanza della questione - Abrogazione della norma censurata e sopravvenuta normativa statale incidente sulla materia oggetto della questione - Eccezione di inammissibilità - Reiezione.

Testo

L'intervenuta abrogazione della norma censurata e la sopravvenienza dell'art. 8-'septies' del d.lgs. n. 502 del 1992 non incidono sulla rilevanza della questione di legittimità' costituzionale relativa all'art. 7, comma secondo, della legge della regione Lombardia n. 5 del 1975 - disciplinante l'istanza di rimborso delle spese sostenute per il ricovero in strutture sanitarie non convenzionate e l'assistenza ospedaliera in forma indiretta - in quanto: 'a)' il giudice rimettente ha ritenuto la disposizione indicata tuttora applicabile nel giudizio a quo; b) la normativa statale sopravvenuta ha disposto solo per il futuro. Vanno, pertanto, disattese le eccezioni di inammissibilità per irrilevanza formulate al riguardo dalla Regione Lombardia. - V. sentenze nn. 16/1991, 303/1994 e ordinanza n. 278/2000 sulla possibile persistente rilevanza di questioni di legittimità costituzionale riguardanti norme che, ancorché abrogate, siano considerate dal rimettente applicabili nel giudizio a quo. L.T.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte