Sentenza 509/2000 (ECLI:IT:COST:2000:509)
Massima numero 25889
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI  - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del  13/11/2000;  Decisione del  13/11/2000
Deposito del 20/11/2000; Pubblicazione in G. U. 29/11/2000
Massime associate alla pronuncia:  25888  25890  25891  25892


Titolo
Oggetto della questione - Eccezione di inammissibilità, sull'assunto della natura meramente interpretativa della questione - Reiezione.

Testo

Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale al giudice rimettente spetta la scelta motivata del significato normativo da attribuire alla disposizione censurata. Ne consegue che non possono considerarsi meramente interpretative le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal TAR Lombardia in merito all'art. 7, secondo comma, della legge della Regione Lombardia n. 5 del 1975 e all'art. 2, comma 3, della legge della Regione Lombardia sul presupposto dell'inderogabilità della previsione della preventiva autorizzazione degli organi competenti ai fini del rimborso delle spese sostenute per il ricovero in strutture non convenzionate o per il ricorso all'assistenza ospedaliera in forma indiretta. Va, infatti, osservato che tale presupposto è stato non implausibilmente desunto dall'interpretazione logico-sistematica della normativa impugnata. E', quindi, da respingere l'eccezione di inammissibilità formulata sul punto dalla Regione Lombardia sul rilievo che la derogabilità della previsione suddetta sarebbe in re ipsa. - V. ordinanza n. 428/2000 sulla spettanza al giudice rimettente del compito di individuare il significato normativo della disposizione impugnata. L.T.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte