Sentenza 509/2000 (ECLI:IT:COST:2000:509)
Massima numero 25890
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MIRABELLI  - Redattore CAPOTOSTI
Udienza Pubblica del  13/11/2000;  Decisione del  13/11/2000
Deposito del 20/11/2000; Pubblicazione in G. U. 29/11/2000
Massime associate alla pronuncia:  25888  25889  25891  25892


Titolo
Giudice 'a quo' - Difetto di giurisdizione, eccepito dalla parte convenuta - Esclusione - Ammissibilità delle questioni sollevate.

Testo

Il TAR della Lombardia, nel sollevare le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7, secondo comma, della legge della Regione Lombardia n. 5 del 1975 e 2, comma 3, della legge della Regione Lombardia n. 36 del 1993, in materia di rimborso delle spese sostenute per ricoveri in strutture sanitarie non convenzionate o per il ricorso all'assistenza ospedaliera indiretta, ha motivato non implausibilmente sulle ragioni per le quali le controversie per la cui soluzione è necessaria l'applicazione delle disposizioni impugnate rientrerebbero nella sua giurisdizione. Ciò è sufficiente a far ritenere ammissibili, sotto il profilo considerato, le questioni stesse. - V. sentenza n. 179/1999 sui requisiti di ammissibilità delle questioni incidentali di legittimità costituzionale in riferimento al preteso difetto di giurisdizione del giudice rimettente. L.T.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte