Regione Lombardia - Trattamenti sanitari - Ricovero in strutture pubbliche e private di ricovero e cura non convenzionate, per prestazioni di comprovata gravità e urgenza - Impossibilita' di richiedere e ottenere autorizzazione preventiva, in presenza delle condizioni necessarie per il rimborso - Mancata previsione del concorso nelle spese - Illegittimità costituzionale in parte qua.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 7, secondo comma, della legge della Regione Lombardia 15 gennaio 1975, n. 5, nella parte in cui non prevede il concorso nelle spese per il ricovero in strutture pubbliche e private di ricovero e cura non convenzionate, per le prestazioni di comprovata gravità e urgenza, quando non sia possibile ottenere la preventiva autorizzazione e sussistano le altre condizioni necessarie per il rimborso. L'esclusione assoluta ed indifferenziata di ogni ristoro delle spese sostenute in tutti i casi nei quali l'assistito non abbia preventivamente richiesto l'autorizzazione per accedere all'assistenza indiretta senza alcuna deroga neppure per le ipotesi in cui ricorrano particolari condizioni di indispensabilità, gravità e urgenza non altrimenti sopperibili non assicura l'effettiva tutela della salute e vulnera l'art. 32 della Costituzione, ponendosi altresì in contrasto con l'art. 3 della Costituzione perché realizza una soluzione intrinsecamente non ragionevole. - V. sentenza n. 267 del 1998 che ha esaminato una norma regionale di contenuto sostanzialmente coincidente con quello della disposizione attualmente esaminata, pervenendo alla medesima soluzione. - V. sentenze nn. 247/1992, 218/1994, 304/1994, 267/1998, 309/1999 sulla tutela del diritto alla salute e sul contenuto dell'art. 32 Cost. L.T.