Regione lombardia - Trattamenti sanitari - Assistenza indiretta per prestazioni di comprovata gravità e urgenza - Impossibilità di richiedere e ottenere autorizzazione preventiva, in presenza delle condizioni necessarie per il rimborso - Mancata previsione del concorso nelle spese - Illegittimità costituzionale in parte qua.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 2, comma 3, della legge della Regione Lombardia 5 novembre 1993, n. 36, nella parte in cui non prevede il concorso nelle spese per la assistenza ospedaliera in forma indiretta per le prestazioni di comprovata gravità e urgenza quando non sia stato possibile ottenere la preventiva autorizzazione e sussistano le altre condizioni necessarie per il rimborso. La previsione legislativa di un sistema autorizzatorio per l'accesso alle forme di assistenza indiretta appare incongruo e lesivo del diritto alla salute - e quindi in contrasto con gli artt. 3 e 32 della Costituzione - in tutte le ipotesi in cui l'assolutezza della previsione del carattere preventivo del provvedimento autorizzatorio, che non ammette comunque deroghe, determina "un vuoto di tutela proprio nei casi nei quali la gravità delle condizioni dell'assistito non consente di adempiere a tale modalità temporale di espletamento della domanda di autorizzazione, senza peraltro che la soluzione legislativamente prescritta appaia imposta da ragioni plausibili". - V. sentenza n. 267 del 1998 che ha esaminato una norma regionale di contenuto sostanzialmente coincidente con quello della disposizione attualmente esaminata, pervenendo alla medesima soluzione. - V. sentenze nn. 247/1992, 218/1994, 304/1994, 267/1998, 309/1999 sulla tutela del diritto alla salute e sul contenuto dell'art. 32 Cost. L.T.