Sentenza 105/2022 (ECLI:IT:COST:2022:105)
Massima numero 44727
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMATO - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del
09/03/2022; Decisione del
09/03/2022
Deposito del 22/04/2022; Pubblicazione in G. U. 27/04/2022
Titolo
Pronunce della Corte costituzionale - Pronunce di accoglimento - Illegittimità costituzionale consequenziale - Condizione - Necessaria consequenzialità tra la decisione assunta e quella da assumere. (Classif. 204003).
Pronunce della Corte costituzionale - Pronunce di accoglimento - Illegittimità costituzionale consequenziale - Condizione - Necessaria consequenzialità tra la decisione assunta e quella da assumere. (Classif. 204003).
Testo
Dichiarato costituzionalmente illegittimo, limitatamente alle parole «al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti», l'art. 586-bis, settimo comma, cod. pen., introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. d, del d.lgs. n. 21 del 2018, n. 21, che punisce il reato di commercio di sostanze dopanti, non è possibile dichiarare costituzionalmente illegittimo - in via consequenziale ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953 - l'art. 7, comma 1, lett. n), del d.lgs. n. 21 del 2018, che ha abrogato il comma 7-bis dell'art. 9 della legge n. 376 del 2000, il quale comminava la medesima pena al farmacista che, in assenza di prescrizione medica, dispensi i farmaci e le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive ricompresi nelle classi di cui all'art. 2, comma 1, per finalità diverse da quelle proprie ovvero da quelle indicate nell'autorizzazione all'immissione in commercio. Manca infatti un rapporto di chiara consequenzialità con la decisione assunta. (Precedenti: S. 49/2018 - mass. 39976; S. 266/2013 - mass. 37439).
Dichiarato costituzionalmente illegittimo, limitatamente alle parole «al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti», l'art. 586-bis, settimo comma, cod. pen., introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. d, del d.lgs. n. 21 del 2018, n. 21, che punisce il reato di commercio di sostanze dopanti, non è possibile dichiarare costituzionalmente illegittimo - in via consequenziale ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953 - l'art. 7, comma 1, lett. n), del d.lgs. n. 21 del 2018, che ha abrogato il comma 7-bis dell'art. 9 della legge n. 376 del 2000, il quale comminava la medesima pena al farmacista che, in assenza di prescrizione medica, dispensi i farmaci e le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive ricompresi nelle classi di cui all'art. 2, comma 1, per finalità diverse da quelle proprie ovvero da quelle indicate nell'autorizzazione all'immissione in commercio. Manca infatti un rapporto di chiara consequenzialità con la decisione assunta. (Precedenti: S. 49/2018 - mass. 39976; S. 266/2013 - mass. 37439).
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
01/03/2018
n. 21
art. 7
co. 1
legge
14/12/2000
n. 376
art. 9
co. 7
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 27