Sentenza 105/2022 (ECLI:IT:COST:2022:105)
Massima numero 44727
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMATO  - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del  09/03/2022;  Decisione del  09/03/2022
Deposito del 22/04/2022; Pubblicazione in G. U. 27/04/2022
Massime associate alla pronuncia:  44725  44726


Titolo
Pronunce della Corte costituzionale - Pronunce di accoglimento - Illegittimità costituzionale consequenziale - Condizione - Necessaria consequenzialità tra la decisione assunta e quella da assumere. (Classif. 204003).

Testo
Dichiarato costituzionalmente illegittimo, limitatamente alle parole «al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti», l'art. 586-bis, settimo comma, cod. pen., introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. d, del d.lgs. n. 21 del 2018, n. 21, che punisce il reato di commercio di sostanze dopanti, non è possibile dichiarare costituzionalmente illegittimo - in via consequenziale ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953 - l'art. 7, comma 1, lett. n), del d.lgs. n. 21 del 2018, che ha abrogato il comma 7-bis dell'art. 9 della legge n. 376 del 2000, il quale comminava la medesima pena al farmacista che, in assenza di prescrizione medica, dispensi i farmaci e le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive ricompresi nelle classi di cui all'art. 2, comma 1, per finalità diverse da quelle proprie ovvero da quelle indicate nell'autorizzazione all'immissione in commercio. Manca infatti un rapporto di chiara consequenzialità con la decisione assunta. (Precedenti: S. 49/2018 - mass. 39976; S. 266/2013 - mass. 37439).

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  01/03/2018  n. 21  art. 7  co. 1

legge  14/12/2000  n. 376  art. 9  co. 7

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 27