Sentenza 511/2000 (ECLI:IT:COST:2000:511)
Massima numero 25897
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente MIRABELLI  - Redattore ZAGREBELSKY
Udienza Pubblica del  13/11/2000;  Decisione del  13/11/2000
Deposito del 20/11/2000; Pubblicazione in G. U. 29/11/2000
Massime associate alla pronuncia:  25944


Titolo
Provincia di Bolzano - Servizio di trasporto locale - Indagini preliminari in un procedimento penale - Atti del sostituto procuratore della repubblica presso la Pretura circondariale di Bolzano (nella specie: lettera inviata ai presidi delle scuole elementari e medie e decreto di esibizione documenti rivolto al presidente della giunta provinciale) - Ricorso per conflitto di attribuzione nei confronti dello stato proposto dalla Provincia di Bolzano - Pretesa violazione della sfera di attribuzioni provinciali, mediante atti esorbitanti dai compiti dell'autorità giudiziaria - Accoglimento parziale del ricorso - Spettanza allo stato, e per esso al sostituto procuratore della repubblica presso la Pretura circondariale di Bolzano, della competenza ad adottare gli atti contestati, salvo che nella parte in cui essi comprendono anche il periodo successivo all'evento che forma oggetto del procedimento penale - Annullamento, per questa parte, degli atti stessi.

Testo

Non hanno fondamento le doglianze della Provincia autonoma di Bolzano - che vanno, quindi, respinte - rivolte ad atti adottati, nell'ambito di un procedimento penale, dal Sostituto Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di Bolzano, in quanto in nessuno dei due atti contestati (un decreto di esibizione di documenti rivolto al Presidente della Giunta provinciale e una lettera inviata ai presidi delle scuole elementari e medie della Provincia di Bolzano) - finalizzati all'acquisizione di elementi di conoscenza in vista dell'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero procedente - e' dato intravedere la pretesa del Sostituto Procuratore di disciplinare l'attività amministrativa (o addirittura legislativa) della Provincia e d'imporle obblighi e indirizzi politici, scelte tecniche, regole di comportamento e criteri di organizzazione dei propri mezzi, risultando anche dalla lettera inviata ai presidi un invito alla cooperazione, privo di carattere obbligatorio. Al contrario, non trovano alcuna giustificazione gli atti stessi, in quanto riferiti al periodo successivo al fatto, occorso il 30 aprile 1998, per il quale lo stesso Sostituto Procuratore svolge le indagini preliminari. Per questa parte, infatti, gli atti impugnati non risultano derivare da concrete esigenze di indagine e si configurano obiettivamente come espressione di un'implicita pretesa alla generalizzata e astratta revisione dell'attività dell'amministrazione, al fine di un esercizio solo ipotetico dell'azione penale. E, di conseguenza, in accoglimento del ricorso provinciale, limitatamente alla parte in cui si riferiscono al periodo successivo al 30 aprile 1998, gli atti in questione vanno annullati. - V. anche, per analoghi rilievi, la sentenza n. 104/1989.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8  co. 1

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 9  co. 1

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 16

Costituzione  art. 97  co. 1

Costituzione  art. 97  co. 2

Costituzione  art. 102

Costituzione  art. 104

Costituzione  art. 112

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  16/03/1992  n. 266  art. 4