Reati militari - Servizio militare di leva - Rifiuto totale della prestazione del servizio militare - Esonero dall'obbligo di prestarlo, quale conseguenza dell'espiazione della pena della reclusione di durata pari a quella del servizio di leva - Ritenuta inapplicabilità della clausola di esonero dal servizio per il mancante alla chiamata, soggetto, invece, a una serie (spirale) di condanne penali fino al quarantacinquesimo anno di età (limite di soggezione alla leva) - Lamentata, irragionevole, disparità di trattamento per i mancanti alla chiamata, con lesione della libertà personale e del principio della finalità rieducativa della pena - Erronea premessa interpretativa della questione proposta, alla luce della pregressa giurisprudenza costituzionale - Manifesta infondatezza.
Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 13, primo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 14, comma 5, della legge 8 luglio 1998, n. 230, in quanto sollevata sull'erronea premessa interpretativa che la disposizione denunciata non prevede l'esonero dalla prestazione del servizio di leva del militare gia' condannato alla pena della reclusione militare per un periodo non inferiore alla durata del servizio, con la conseguente possibile serie (spirale) delle condanne fino al quarantacinquesimo anno di eta' (limite di soggezione alla leva): premessa espressamente contraddetta dalle precedenti sentenze di questa Corte nn. 422 del 1993 e 223 del 2000, secondo cui, invece, la clausola di esonero, prevista dalla disposizione censurata, ha carattere generale e si applica a ogni ipotesi di reato previsto dal codice penale militare di pace che sia espressivo del rifiuto del servizio militare. - Vedi anche sentenza n. 343 del 1993. A.G. A.G.