Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale, per diffamazione, nei confronti di un parlamentare - Deliberazione di insindacabilità della camera di appartenenza - Conflitto di attribuzione tra poteri dello stato promosso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, nei confronti della camera dei deputati - Delibazione preliminare di ammissibilità del ricorso - Sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo - Ammissibilità del conflitto - Comunicazione e notificazione conseguenti.
E' ammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, nei confronti della Camera dei deputati, in relazione alla deliberazione con la quale quest'ultima, il 28 marzo 2000, ha dichiarato la insindacabilità delle opinioni espresse da un proprio componente in quanto ritenute esercizio delle funzioni parlamentari. Sussistono, infatti, i requisiti soggettivo e oggettivo richiesti dalle norme per l'ammissibilità del ricorso: per un verso, essendo legittimati al ricorso e ad esser parte del conflitto sia il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ricorrente, sia la Camera dei deputati, in quanto competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono o che rappresentano: per altro verso, essendo denunciata dal ricorrente la lesione della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita, in conseguenza della deliberazione parlamentare di insindacabilità assunta sul presupposto che sia applicabile l'art. 68, primo comma, della Costituzione.