Regione siciliana - Personale dell'amministrazione regionale - Titolari di pensioni o di assegni vitalizi (erogati dalla regione) godenti di altro trattamento di servizio o di altra pensione - Divieto di cumulo dell'indennità di contingenza e di altre prestazioni similari - Mancata determinazione della misura del trattamento economico complessivo oltre il quale il divieto diventi operante - Illegittimità costituzionale in parte qua.
E' costituzionalmente illegittima la tabella O, lettera B), terzo comma, della legge della Regione Siciliana 29 ottobre 1985, n. 41, nella parte in cui non determina la misura del trattamento complessivo oltre il quale diventa operante, per i titolari di pensioni e assegni vitalizi, il divieto di cumulo della indennità di contingenza ed indennità similari. Infatti, il divieto di cumulo di indennità di contingenza (o similari) non è di per se incostituzionale, ma lo diventa quando - come si verifica nel caso di specie - in presenza di diversi trattamenti a titolo di attività di servizio o di pensione (tra loro non incompatibili), non sia previsto un ragionevole limite minimo di trattamento economico complessivo (o altro sistema con un indice rapportato alle esigenze di un'esistenza libera e dignitosa del lavoratore-pensionato e della sua famiglia o del pensionato con pluralità di posizioni assicurative) al di sotto del quale il divieto debba essere necessariamente escluso. - V. sentenze nn. 566/1989 e 376/1994 nella incostituzionalità del divieto generalizzato di cumulo di indennità di contingenza (o similari). L.T.